DECRETO FISCALE DEFINITIVAMENTE APPROVATO DAL SENATO
(Decreto Fiscale n. 193/2016 convertito in legge)
Come già anticipato nel nostro precedente “Promemoria” il Governo ha emanato un decreto-legge in materia fiscale, collegato alla legge di bilancio 2017: il Dl 193/2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 24 ottobre 2016.
Il Decreto prevede numerose e significative novità destinate, nelle intenzioni del Governo, a potenziare e migliorare l’attività di riscossione e di contrasto all’evasione.
Dopo alcune modifiche apportate dalla Camera, il 24 novembre è arrivata l’approvazione definitiva da parte del Senato e il Decreto Fiscale è stato convertito in legge.
Si riportano di seguito le novità più significative.
Dal 1° luglio 2017 addio ad Equitalia
Dal 1° luglio 2017 si scioglierà e verrà cancellata dal Registro delle Imprese Equitalia; al suo posto nascerà L’Agenzia delle Entrate – Riscossione che subentrerà nei rapporti giuridici e processuali del Gruppo.
Il nuovo ente si dovrà conformare ai prìncipi contenuti nello Statuto del Contribuente e si andrà verso l’abolizione dell’aggio di riscossione
Stop al “Tax Day”: nuovo termine per i versamenti Irpef, Ires e Irap
Il Decreto Fiscale ha determinato l’eliminazione del cosiddetto “Tax Day” del 16 giugno: dal 1° gennaio 2017 le scadenze di Irpef, Ires e Irap delle Dichiarazioni dei redditi saranno redistribuite al 30 giugnocon la possibilità di versare entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.
Addio agli studi di settore
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 gli studi di settore saranno sostituiti da indici di affidabilità (o indici di compliance) individuati dal MEF a cui verranno collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, che potrebbero consistere in esclusioni o riduzioni dei termini per gli accertamenti.
Nuovi adempimenti per comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle liquidazioni periodiche IVA
Dal 1° gennaio 2017 verrà abrogato lo spesometro tradizionale e verrà sostituito dalla comunicazione a cadenza trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.
Per il primo anno di applicazione la comunicazione analitica dei dati delle liquidazioni periodiche IVA sarà semestrale, la prima da effettuarsi entro il 25 luglio 2017.
Sono esonerati dall’adempimento i produttori agricoli situati nelle zone montane esentati dal versamento dell’IVA e dagli obblighi documentali connessi.
L’omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture prevede una sanzione di 2 euro per ciascuna fattura fino ad un massimo di 1.000 euro con la possibilità però di riduzione a metà delle sanzioni in caso di correzione della trasmissione entro 15 giorni dalla scadenza.
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni Iva periodiche comporta sanzioni da un minimo di 500 a un massimo di 2.000 euro.
Dal 1° gennaio 2017 verranno soppresse le comunicazioni delle operazioni intercorsi con soggetti c.d. “Blacklist”.
Dal 1° gennaio 2017 la dichiarazione annuale IVA dovrà essere presentata nel periodo tra il 1° febbraio e il 30 aprile.
Voluntary Disclosure 2.0
Fino al 31 luglio 2017 sarà possibile aderire alla procedura di collaborazione volontaria.
La possibilità di adesione è estesa anche a chi avendo già aderito alla prima operazione per far emergere capitali dall’estero, vuole ora mettersi in regola con capitali nascosti in Italia; la regola vale anche viceversa e supera quindi il divieto di partecipare una seconda volta.
La procedura vede il contribuente provvedere spontaneamente a versare in unica soluzione (entro il 30 settembre 2017) o in un massimo di tre rate (di cui la prima entro il 30 settembre 2017), gli importi dovuti a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni.
Dichiarazione integrativa a favore oltre il “normale” termine di presentazione
Sarà possibile presentare la dichiarazione integrativa a favore anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva; il credito che dovesse emergere da tale integrazione potrà essere utilizzato in compensazione per il versamento dei debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
Chiuse le partite IVA dopo tre anni di inattività
Il decreto Fiscale 193/2016 prevede la chiusura d’ufficio, dopo opportune verifiche, delle partite IVA per i soggetti che per 3 anni non hanno esercitato attività d’impresa, arte o professione. Uno specifico provvedimento dell’Agenzia delle entrate chiarirà i criteri e le modalità attuative della chiusura della partita IVA; il contribuente potrà far pervenire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle entrate.
L’eventuale chiusura d’ufficio della partita IVA non porta a sanzioni per omessa comunicazione di cessata attività.
Confermata la sospensione feriale dei termini dal 1° agosto al 4 settembre
E’ prevista la sospensione dei termini, dal 1° agosto al 4 settembre, per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate (o da altri enti impositori), ad eccezione di quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini Iva.
La medesima sospensione opera anche nei confronti del termine di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute a seguito di controlli automatici, controlli formali e liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.
Ai termini di sospensione previsti dalla procedura di accertamento con adesione (90 giorni) si aggiungono ora quelli per la sospensione feriale, tutelando così il diritto di difesa del contribuente che dispone ora di un periodo maggiore per valutare se definire la pretesa contributiva o intraprendere la via giurisdizionale.
Rinnovo automatico della cedolare secca
Sono state introdotte anche modifiche in tema di disciplina della cedolare secca sugli affitti. Anche se vi è la mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione, non vi è più la revoca dell’opzione esercitata in sede di registrazione, qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i relativi redditi nell’apposito quadro della dichiarazione dei redditi.
La mancata presentazione delle comunicazioni relative alla proroga o alla risoluzione del contatto si applica la sanzione fissa pari a 100 euro (50 euro se la comunicazione è presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni).
La “rottamazione dei ruoli”
Il 24 novembre 2016, con l'approvazione definitiva da parte del Senato, il “decreto fiscale” D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 intitolato “disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento di esigenze indifferibili” è stato convertito in legge.
L'art. 6 del citato decreto prevede una sanatoria per ogni pendenza aperta inclusa in ruoli, affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2016: occorre, pertanto, fare riferimento alla data in cui è stato consegnato il ruolo ad Equitalia (o affidato il debito da accertamento esecutivo) e non, invece, alla data di notifica della cartella di pagamento.
In caso di adesione alla sanatoria verranno cancellati:
•gli - interessi di mora e le sanzioni incluse in tali carichi (fatta eccezione per le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada);
•le - somme e sanzioni aggiuntive (dovute anche sui contributi previdenziali)
Resteranno da pagare:
•le s - somme a titolo di interessi e capitale;
•le s - somme maturate a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella di pagamento.
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•Sa Per le infrazioni al Codice della Strada, saranno cancellati solo gli interessi e le somme aggiuntive per ritardati pagamenti
Il beneficio spetta a tutti i contribuenti (persone fisiche o giuridiche) anche se hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’Agente della riscossione, le somme dovute relativamente a ruoli; attenzione però perché, rispetto ai piani rateali in essere, il beneficio della rottamazione è concesso solo se siano effettuati i versamenti in scadenza nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2016.
Il pagamento delle somme con modalità agevolate è in ogni caso dilazionato in rate, sulle quali sono dovuti interessi al tasso del 4,5% a decorrere dal 1° agosto 2017. In ogni caso il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 30% nell'anno 2018; il pagamento è effettuato in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre nel 2017 e due nel 2018.