Sono possibili due alternative principali per sostenere i figli nell'acquisto della casa: a) si cede ai figli una somma di denaro che poi verrà utilizzata per acquistare l'immobile; b) si dispone direttamente dal proprio conto corrente il pagamento alla parte venditrice davanti al notaio.
La prima ipotesi necessita di un doppio passaggio e di due atti notarili. Il primo è la donazione del denaro, il secondo è la compravendita della casa, il cui prezzo sarà pagato direttamente dai figli.
La donazione di immobili ai figli, invece, nel caso in cui l’immobile sia già in possesso dei genitori, può comportare due tipi di complicazioni. Da un lato altri eredi potrebbero rivendicare la parte di eredità a loro riservata dalla legge (la cosiddetta legittima); dall’altro, per lo stesso motivo, il bene risulta difficilmente rivendibile, in quanto, al momento della preparazione dell’eventuale futuro rogito, il notaio, rilevando una donazione negli atti di provenienza, metterà in guardia il potenziale acquirente dai rischi di rivalsa (la circolazione di un bene donato incorre in questi problemi per 20 anni dalla donazione o per 10 dalla successione).