La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9451 del 10.05.2016, ha confermato che il requisito dell’autonoma organizzazione, presupposto impositivo dell’Irap, ricorre quando il contribuente è il responsabile dell’organizzazione e non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità. Inoltre, viene chiarito che non è obbligato a pagare l’Irap il professionista o l’imprenditore individuale che impiega un solo collaboratore che esplica mansioni di segreteria o meramente esecutive. Per gli anni passati può essere presentata istanza di rimborso entro 48 mesi dal versamento.