COMUNE DI MILANO – OBBLIGO PER I NEGOZI DAL 26.11.2015
Sono interessati tutti gli edifici, gli ambienti e le strutture, anche temporanee, pubbliche e private che prevedano il passaggio o la permanenza di persone.
L’art. 77, comma 4 del nuovo Regolamento Edilizio prevede che le attività di tipo commerciale, ricettivo, culturale, sportivo e per lo spettacolo, aperte al pubblico che non presentino un ingresso accessibile (anche non oggetto di intervento edilizio) sono tenute, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del regolamento(termine ultimo 26.11.2015), a dotarsi di una soluzione provvisoria, per garantire l'accesso alle persone con disabilità, con rampe/scivoli mobili (o altra soluzione) e campanello di chiamata (visitabilità condizionata).
Soluzioni con rampe e campanello di chiamata
Tipologia adottabile per unità immobiliari che non siano oggetto di intervento edilizio e per quelle oggetto di intervento edilizio (a partite dalla manutenzione straordinaria) per le quali non sia possibile realizzare un ingresso accessibile con interventi all'interno della proprietà.
Procedura: la domanda, oltre che in formato cartaceo, (per le cui modalità si rimanda all’apposita informativa inserita nel Sito del Comune alla Sezione – Utilizza Servizi – Entrate - Occupazione Suolo Pubblico – Abbattimento Barriere/Ingressi Accessibili), può essere inoltrata per via telematica direttamente dal richiedente o tramite suo delegato.
Tempi per il rilascio del provvedimento finale:
Fase sperimentale di definizione del sistema informatico operativo: 30 gg.
Fase a regime del sistema informatico operativo: 15 gg