PER LA SICUREZZA SUL LAVORO
Patente a crediti: obbligo dal 1° ottobre per chi opera nei cantieri.
Non solo per il settore edile

Dal 1° ottobre, salvo eventuali proroghe, entra in vigore l’obbligo della patente a crediti per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri. Si tratta di una condizione imprescindibile per coloro che effettuano qualsiasi tipologia di lavorazione, e non soltanto per le lavorazioni rientranti nel settore edile. In pratica, qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, il cui elenco è riportato nell'allegato X del D.Lgs. n. 81/2008. Quali sono le lavorazioni per cui è necessaria la nuova patente? Quali imprese sono invece escluse dall’obbligo? In attesa del decreto attuativo cosa occorre verificare per non farsi trovare impreparati?
Il decreto PNRR 4 (D.Lgs. n. 19/2024) ha riscritto, con l’art. 29, l’ art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, attuando il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti, con lo scopo di verificare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, nonché funzione abilitante all’operatività all’interno dei cantieri.
I settori coinvolti
Quando si parla di “cantiere” il pensiero comune volge automaticamente ai lavori edili; effettivamente, anche le slide predisposte dal Ministero del Lavoro potrebbero, ad una prima fugace lettura, portare erroneamente a considerare la patente a crediti obbligatoria solo per il settore edile.
In realtà, il novellato testo dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 recita: “A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.
Non viene quindi affermato che l’obbligo ricade solo sui lavori edili, ma che riguarda tutte le imprese e tutti i lavoratori autonomi che operano nei cantieri indicati dal c.1, art. 89, D.Lgs. n. 81/2008, ovvero “qualunque luogo in cui effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X” al citato D.Lgs. n. 81/2008: “lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. (….) Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile”.
In buona sostanza, all’interno dei cantieri in cui si svolga anche una sola delle lavorazioni indicate nel sopra riportato elenco di cui all’allegato X, la patente a crediti risulta obbligatoria per qualsivoglia impresa o lavoratore autonomo che svolga qualsiasi attività, edile e non, all’interno del cantiere medesimo.

A mero titolo di esempio, dovranno essere in possesso della patente a crediti anche le aziende che si occupano di lavorazioni metalmeccaniche, i montatori di infissi, gli addetti alle pulizie, gli addetti alla manutenzione del verde etc…, in conclusione, chiunque acceda a quel cantiere ai fini operativi.

Il testo normativo esclude espressamente dall’obbligo della patente a crediti “coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale” nonché “le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36 del 2023”.
Il legislatore afferma inoltre che il sistema della patente a crediti potrà essere esteso ad altri ambiti di attività, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
Le lavorazioni elettriche
Per quanto riguarda le lavorazioni elettriche e similari, è opportuno segnalare che la lettera g-bis del c. 2, art. 88 del D.Lgs. n. 81/2008, esclude dall’applicazione dell’intero Capo I dedicato ai cantieri temporanei o mobili, i lavori relativi a “impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X”.
In conseguenza di ciò, parrebbe ragionevole ritenere che, laddove le imprese e i lavoratori autonomi realizzino esclusivamente tali tipologie di impianti, senza occuparsi della realizzazione delle relative e strutturali opere edili, non siano soggetti all’obbligo della patente a crediti.
Al contrario, l’obbligo sussiste nel caso in cui il medesimo soggetto si occupi sia degli impianti che delle opere edili strettamente correlate e propedeutiche agli impianti stessi.
Operatività da porre in atto in attesa del decreto attuativo
In attesa della pubblicazione del Decreto Ministeriale attuativo in G.U., nonché dell’attivazione della specifica piattaforma per l’inoltro della richiesta di rilascio della patente, è opportuno che imprese e lavoratori autonomi si attivino per verificare il possesso dei requisiti necessari per ottenerla, poiché gli stessi potranno essere autocertificati in prima battuta e, nelle more del rilascio, la prova di aver inoltrato la richiesta costituirà titolo valido per poter operare:

- iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dalla normativa vigente;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
- possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF), nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Laddove si dovessero riscontrare delle irregolarità, imprese e lavoratori autonomi dovranno attivarsi immediatamente per sanarle, in modo da essere pronti al “click day” del 1° ottobre, considerato che il Consiglio di Stato, nel parere n. 01090/2024, ha affermato che “la previsione dell’entrata in vigore il 1° ottobre 2024 possa essere mantenuta solo a condizione che il regolamento in esame venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale quanto meno entro il giorno precedente”; con buona probabilità pertanto, salvo proroghe dell’ultimo minuto, al momento della pubblicazione non ci saranno i tempi tecnici per porre rimedio in tempo utile ad eventuali criticità.

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