Affitti brevi: codice CIN dal 1° settembre
Affitti brevi, si cambia: dal 1° settembre sarà operativo il portale del Ministero del Turismo che consente di ottenere l’assegnazione del CIN. Il Codice identificativo Nazionale dovrà essere richiesto per ogni unità immobiliare a uso abitativo destinata alla locazione per finalità turistiche e alle locazioni brevi e per le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extra-alberghiere. Per ottenere il CIN, il locatore o titolare della struttura dovrà attestare la destinazione dell’unità immobiliare, la sua conformità catastale e la sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti.
Dal 1° settembre 2024 sarà possibile ottenere il CIN (Codice Identificativo nazionale) destinato a rivoluzionare gli adempimenti per gli affitti brevi. Il codice unico dovrà essere esposto in maniera visibile sul fabbricato al cui interno si trovano le unità immobiliari concesse in locazione e in ogni annuncio dove viene promossa la locazione.
Dal mese di settembre sarà così operativo il portale del Ministero del Turismo per ottenere l’assegnazione del codice.
L’obiettivo è quello di superare l’attuale sistema, non idoneo per le attività di controllo, per dare vita ad una banca dati nazionale al fine di contrastare l’evasione fiscale.
Il codice identificativo unico sarà assegnato con una procedura automatizzata dal Ministero del Turismo a seguito della presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio riguardante le unità immobiliari destinate agli affitti brevi.
Alcune Regioni, tecnologicamente più avanzate, trasmetteranno durante la prima fase sperimentale i loro dati alla banca dati nazionale. In sostanza, il CIN sarà un’evoluzione dei codici regionali.
La fase sperimentale (in corso nei mesi di giugno e di luglio) si chiuderà con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso attestante l’entrata in funzione del portale telematico del Ministero del Turismo per l’assegnazione del CIN.
Le sanzioni per chi non si adegua alle nuove regole
I soggetti che violeranno le disposizioni omettendo l’indicazione del CIN rischieranno l’irrogazione di una sanzione di 8.000 euro qualora l’immobile sia sprovvisto del codice. Se invece il codice non sarà indicato nell’annuncio la sanzione sarà comunque elevata e risulterà irrogabile fino a 5.000 euro.
Gli immobili gestiti in forma imprenditoriale devono essere dotati dei requisiti di sicurezza degli impianti come da normativa statale/regionale in vigore.
Inoltre, tutti gli immobili, in ogni caso, devono essere dotati di:
- dispositivi funzionanti per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio;
- estintori portatili esposti visibilmente come normativamente previsto.
La mancanza dei requisiti sopra esposti comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa statale/regionale e la sanzione pecuniaria da 600 a 6.000 euro per ogni violazione accertata.
Questi dispositivi devono rispettare precisi requisiti tecnici. I rilevatori, ad esempio, devono essere omologati e conformi agli standard di sicurezza per quanto riguarda sensibilità (secondo determinate soglie), specificità (gas metano, GPL o monossido di carbonio), tipo di allarme.
Inoltre, devono essere installati in posizioni strategiche, rispettando i criteri stabiliti dalla norma UNI 11522 alla quale devono attenersi tutti gli installatori professionali.
Anche gli estintori portatili devono rispettare alcuni precisi requisiti come ad esempio classe d'incendio, accessibilità, capacità estinguente, collocazione.
Per completezza di informazioni deve essere osservato che, se si esercita l'attività di locazione turistica in forma imprenditoriale, dovrà essere presentata anche una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).
A monitorare il rispetto del decreto sono l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, ma l'attività di controllo, verifica e applicazione delle multe spetta ai Comuni (tramite la polizia locale).