Assunzioni agevolate 2024
la check list per i datori di lavoro

Con il 2024 cambiano le agevolazioni di natura contributiva e fiscale per le assunzioni a disposizione dei datori di lavoro. Viene meno l’incentivo under 36, l’esonero totale in caso di assunzione di donne svantaggiate e l’agevolazione per i beneficiari del reddito di cittadinanza. Arriva, invece, la super-deduzione, l’esonero contributivo per chi assume donne vittime di violenza nonché un incentivo in caso di assunzione di beneficiari dell’assegno di inclusione e del supporto per la formazione e il lavoro. Quali sono le altre agevolazioni utilizzabili?

Il 2024 porta con sé importanti cambiamenti per quanto riguarda la riduzione del costo del lavoro in caso di assunzione di nuovo personale. Numerose, infatti, sono le novità che hanno riguardato le agevolazioni di natura contributiva e fiscale che il datore di lavoro può ricevere con l’instaurazione di nuovi rapporti di lavoro.
Con il 2023 sono terminati gli incentivi che hanno presidiato l’ultimo triennio; parlo dell’under 36, dell’esonero totale in caso di assunzione di donne svantaggiate e l’agevolazione per i beneficiari del reddito di cittadinanza.
A prendere il posto degli incentivi cancellati, sono subentrati vecchi e nuovi incentivi. Tra questi ultimi, è presente la super-deduzione: una maggiorazione del costo ammesso in deduzione, in relazione alle nuove assunzioni effettuate nel 2024.
Incentivi per le assunzioni: quali sono
La tabella che segue evidenzia le principali caratteristiche delle agevolazioni in essere per il 2024.


Giovani .Si abbassa, dal 2024, l’età dei lavoratori agevolabili che passa dai giovani di età inferiore ai 36 anni ai giovani con età inferiore ai 30 anni: per la precisione l’età massima è di 29 anni e 364 giorni. Questa è l’età che il soggetto dovrà avere all’atto dell’assunzione perché l’azienda possa beneficiare della decontribuzione.
Decontribuzione che si riduce dal 100% al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino ad un massimo di 3.000 euro, riparametrato e applicato su base mensile. Quindi, il massimale di decontribuzione mensile sarà di 250 euro.
Rimane inalterato il periodo di fruizione dell’incentivo, che è di massimo 36 mesi.
Resta altresì invariato il requisito soggettivo in capo al lavoratore affinché il datore di lavoro possa fruire dell’esonero contributivo: e cioè che il lavoratore non deve essere mai stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, nel corso dell’intera vita lavorativa. Ad esclusione del fatto che il lavoratore non sia stato assunto precedentemente con un contratto di apprendistato professionalizzante, conclusosi prima della sua qualificazione.
Sono esclusi dall’agevolazione, i contratti di apprendistato, di lavoro intermittente, di lavoro domestico e qualora il giovane sia assunto con la qualifica di dirigente.
Ultimo cambiamento riguarda i limiti previsti dalla norma per ricevere l’incentivo:
l’azienda non deve aver proceduto nei 6 mesi precedenti l’assunzione agevolata a licenziamenti individuali per GMO ovvero a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva a quella del lavoratore con l’agevolazione; inoltre, sempre l’azienda non deve aver proceduto, nei 6 mesi successivi all’assunzione agevolata al licenziamento per GMO dello stesso lavoratore agevolato o di un altro lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva ed inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l’esonero.
Ricapitolando l’incentivo giovani dal 2024 cambia in questi termini:
- si riduce l’età del lavoratore agevolabile: deve essere un giovane con una età inferiore ai 30 anni;
- si riduce la decontribuzione, che passa al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro;
- si riduce il massimale decontribuibile: che passa da 8mila a 3mila euro annui.
Non è necessaria l’autorizzazione da parte della Comunità Europea Stabile Legge: Art. 1,

Donne svantaggiate Cambia, dal 2024, l’incentivo in caso di assunzione di donne svantaggiate. Si ritorna, così come l’incentivo giovani, al passato.
L’unica modifica degna di nota, rispetto alla normativa degli ultimi 3 anni, è la riduzione della decontribuzione che passa dal 100% al 50% dei contributi a carico dei datori di lavoro, inclusi i contributi INAIL. Inoltre, ora non è più previsto un massimale annuo di decontribuzione, mentre negli ultimi 3 anni il massimale è stato di 8mila euro.
Nulla cambia per quanto riguarda i requisiti in capo alla lavoratrice svantaggiata, in quanto sono gli stessi previsti in questi 3 anni e attengono alla normativa di riferimento e cioè l’art. 4, commi da 8 a 11, della L. 92 del 2012.
Requisiti (alternativi) lavoratrice svantaggiata
a. almeno 50 anni di età e disoccupata da oltre 12 mesi
b. di qualsiasi età, ovunque residente e priva di impiego da almeno 24 mesi
Non cambia neanche la durata massima di fruizione dell’incentivo che è:
a. contratto a tempo determinato
- fino a 12 mesi (anche in caso di proroga)
b. contratto a tempo indeterminato
- per 18 mesi
c. trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato
- per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione (se il rapporto è stato agevolato dall’origine) ovvero dalla data di trasformazione (se il rapporto a termine non è stato agevolato)
Non è necessaria l’autorizzazione da parte della Comunità Europea. S


Over 50 . Per i datori di lavoro del settore privato che assumono soggetti con almeno cinquant’anni di età, disoccupati da almeno 12 mesi, è previsto un esonero contributivo pari al 50% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.
Questa la durata dell’esonero
- 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato
- 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato
- 18 mesi cumulativi totali in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da termine ad indeterminato
Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico ed i contratti di lavoro intermittente.
L’assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto e l’agevolazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. 


Incremento occupazionale. Super-deduzione Per il solo anno 2024 è prevista una maggiorazione del costo ammesso in deduzione, in relazione alle nuove assunzioni effettuate nel 2024
Tipo di contratto
- Assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
Modalità di applicazione dell’incentivo:
- Il beneficio (20% di maggiorazione del costo ammesso in deduzione) potrà essere applicato solo in presenza di un duplice requisito:

1) incremento occupazionale nel 2024: il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, alla fine del periodo d'imposta 2024, dovrà essere superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2023
a. la verifica dell’incremento occupazionale dovrà essere effettuata coinvolgendo anche le società controllate e collegate (art. 2359 c.c.) o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto (concetto di impresa unica, Regolamento UE n. 2023/2831)
b. nel numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato rientrano anche i lavoratori trasformati da un contratto a termine e gli assunti con rapporto di apprendistato
c. nel computo degli assunti, i lavoratori a part-time dovranno essere conteggiati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno

2) aumento del costo del lavoro nel 2024
- È prevista una ulteriore maggiorazione (+10%) qualora l’assunzione sia fatta nei confronti di una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela:
a. lavoratori svantaggiati o con disabilità;
b. donne di qualsiasi età con almeno 2 figli di età minore di 18 anni
c. donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea
d. donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza, da cui ne è derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica
e. giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile
f. lavoratori con sede di lavoro situata in Regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale
g. ex percettori Reddito di cittadinanza che non hanno i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione

- Il 20% di maggiorazione si applica al minore importo tra:
a. il costo dei neo assunti sostenuto nel 2024
b. l’incremento complessivo del costo del personale dipendente (B.9 Conto economico) rispetto a quello relativo all'esercizio 2023 Solo 2024 Legge: art. 4,