La Riforma Fiscale cambia il rapporto Fisco-contribuenti
Dichiarazione dei redditi da presentare entro il 30 settembre, versamenti rateali al 16 del mese per i titolari e per i non titolari di partita IVA, tregua fiscale per i mesi di agosto e dicembre, semplificazione per i versamenti delle imposte. Sono alcune delle novità contenute nel decreto sulla semplificazione degli adempimenti fiscali approvato, in esame preliminare, dal Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2023. Si tratta di un decreto che attua una delle parti più importanti della riforma fiscale ovvero quella dedicata a rivedere il calendario fiscale rendendo più snello il rapporto Fisco-contribuenti.
La Legge delega di riforma fiscale ha dato molto spazio alla semplificazione del rapporto Fisco-contribuenti per cercare di risolvere uno degli aspetti più gravosi dell’attuale sistema fiscale ovvero quello della eccessiva complessità e numerosità degli adempimenti.
Comunque, spingersi in considerazioni critiche è del tutto prematuro per cui, vale la pena, per ora, di elencare le novità in arrivo (in giallo le modifiche più rilevanti).
Novità sulle dichiarazioni fiscali
La riforma prevede anche una serie di ulteriori novità relativamente alle dichiarazioni fiscali.
Infatti, si punta a:
- anticipare i termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP: passerà dal 30 novembre al 30 settembre il termine per la presentazione delle dichiarazioni. Per i soggetti IRES (ossia le Società di Capitali) il termine verrà anticipato dall'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Dal 1° aprile 2025, le persone fisiche presenteranno la dichiarazione cartacea alle poste dal 1° aprile al 30 giugno e (comprese le società di persona ed enti equiparati) in modalità telematica dal 1° aprile al 30 settembre, mentre i soggetti IRES con esercizio coincidente con l’anno solare, dal 1° aprile al nono mese successivo alla chiusura dell’esercizio;
- semplificare la modulistica: a decorrere dal periodo d’imposta 2023, saranno progressivamente eliminate da ciascun modello le informazioni che non sono rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta o che l’Agenzia delle Entrate può acquisire tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie e nella titolarità di altre amministrazioni. Inoltre, sarà escluso l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi i crediti d’imposta per i quali la norma istitutiva riconosce, quale unica modalità di utilizzo, la compensazione “esterna” mediante modello F24;
- semplificare la dichiarazione dei sostituti d’imposta (Modello 770): in via sperimentale e facoltativa, per i sostituti con un numero di dipendenti non superiori a 5, sarà possibile comunicare i dati delle ritenute e delle trattenute di lavoro dipendente e autonomo all’Agenzia delle Entrate, utilizzando i servizi dell’Agenzia delle Entrate per la predisposizione dei modelli di versamento F24 ed evitando di inserire i dati già comunicati nella dichiarazione modello 770, in quanto la comunicazione dei dati all’Agenzia delle Entrate sostituirà la dichiarazione dei sostituti d’imposta per i medesimi dati;
- esonerare i sostituti d’imposta dal rilascio della Certificazione Unica dei redditi di lavoro autonomo (CUA) nei confronti dei soggetti forfetari o che si avvalgono del regime di vantaggio previsto per l’imprenditoria giovanile.
Novità su versamenti e rateizzazioni
Per quanto riguarda i versamenti, la bozza di decreto opera su due direttrici:
- razionalizzare e uniformare i termini di versamento;
- semplificare le modalità di assolvimento dell’obbligazione tributaria.
Sul primo aspetto:
- verrà eliminato l’obbligo di esercizio dell’opzione per avvalersi della rateazione dei versamenti relativi alle dichiarazioni fiscali;
- sarà ampliata la dilazione dei pagamenti aggiungendo un’ulteriore rata (da 6 a 7 rate ), con scadenza 16 dicembre;
- verrà disposta l’unificazione dei termini di versamento rateale stabiliti per i soggetti titolari e non titolari di partita IVA: entrambe le categorie di soggetti potranno effettuare i versamenti rateali entro il giorno 16 di ciascun mese;
- salirà a 100 euro (dagli attuali 25,82 euro) il limite d’importo al di sotto del quale il soggetto passivo IVA, in caso di liquidazione mensile/trimestrale del tributo, può rimandare il versamento al periodo successivo. I versamenti relativi ai mesi da gennaio a novembre (in caso di liquidazione mensile), ovvero ai primi tre trimestri solari (in caso di liquidazione trimestrale), qualora di importo non superiore a 100 euro, saranno comunque effettuati entro il 16 dicembre dello stesso anno;
- saranno cumulati e rinviati i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo di importo poco significativo (100 euro);
Quanto, invece, alle semplificazioni, le novità possono essere così riassunte:
- in caso di pagamenti ricorrenti con scadenza prestabilita (ad esempio rateazione dei versamenti in autotassazione e del pagamento degli esiti dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni), si potrà inviare in unica soluzione tutti i modelli F24 per il pagamento delle somme dovute alle varie scadenze, mediante autorizzazione preventiva all’addebito in conto. L’Agenzia procederà alle singole scadenze all’inoltro delle deleghe di pagamento agli intermediari della riscossione convenzionati, richiedendo l’addebito sul conto corrente indicato e il riversamento delle somme dovute, sulla base delle convenzioni vigenti con i prestatori di servizi di pagamento;
- alle attuali modalità di pagamento saranno affiancate anche le funzionalità offerte dalla piattaforma istituzionale PagoPA, ad esempio per il pagamento di deleghe conferite in via telematica all’Agenzia delle Entrate, ovvero per il pagamento di importi predeterminati mediante avviso.
Semplificazioni per gli ISA (ex Studi di Settore)
La delega ha confermato l’utilizzo degli indici sintetici di affidabilità fiscale, seppur indicando alcuni principi per la loro semplificazione.
Nel decreto delegato, infatti, viene stabilito che:
- nell’ambito delle attività di revisione periodiche degli ISA, saranno svolte attività anche finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli indici stessi al fine di garantirne la capacità di rappresentare adeguatamente le realtà dei comparti economici cui si riferiscono e di cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco;
Altre semplificazioni
Nel decreto delegato sono presenti altre norme che intervengono su una serie di ulteriori adempimenti.
Tra queste si segnalano le seguenti novità:
- nei mesi di agosto e dicembre, l’Agenzia delle Entrate sospenderà l’invio delle comunicazioni relative ai controlli automatizzati, ai controlli formali e alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata e delle lettere di compliance;
- per tutti i crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici, per i quali c’è l’obbligo di indicazione nelle dichiarazioni annuali, la mancata indicazione in tali dichiarazioni dei crediti d’imposta esistenti non comporterà la decadenza dal beneficio;
- passerà da 50.000 a 70.000 euro annui la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA. I medesimi soggetti saranno altresì esonerati dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
- passerà da 20.000 a 50.000 euro annui la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti II.DD. e IRAP;
- sarà razionalizzata e semplificata la procedura per il conferimento delle deleghe che gli intermediari ricevono dai propri assistiti;
- sarà semplificata e resa meno onerosa, per gli operatori IVA obbligati, la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante l’utilizzo di soluzioni esclusivamente software che garantiscano la sicurezza e inalterabilità dei dati memorizzati e trasmessi.