Legge di Bilancio 2023: tutte le novità fiscali
Regime forfetario con soglia di accesso elevata a 85.000 euro, tassa piatta del 15% sugli incrementi di reddito, nuove rottamazioni dei debiti fiscali e definizioni agevolate per le violazioni e le liti tributarie. Sono solo alcune delle novità previste in campo fiscale dalla legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022). Nel testo molte altre novità, tra cui la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni anche per il 2023 (ma con imposta sostitutiva al 16%), un nuovo regime fiscale sulle cripto-attività, l’estromissione dei beni aziendali e l’assegnazione agevolata ai soci. Di seguito, in sintesi le principali novità.
Come spesso accade quando si parla di regimi agevolati, nella legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022) la parte del leone la fanno le nuove regole sul regime forfetario che vede aumentare da 65.000 a 85.000 euro il limite di reddito per fruirne.
Inoltre, debutta, anche se solo per il 2023, per le imprese individuali e i lavoratori autonomi, una tassa piatta del 15% da applicare sugli incrementi di reddito rispetto ai tre anni precedenti.
Ricco è anche il capitolo dedicato alla pace fiscale, ovvero alle misure per definire le pendenze con il Fisco: si va da una nuova edizione della rottamazione dei ruoli alla definizione delle liti pendenti, dalla sanatoria sugli errori formali a quella sulle dichiarazioni 2021 e anni precedenti.
Un’altra novità riguarda la nuova disciplina fiscale sulle cripto-attività con l’introduzione di una nuova categoria di redditi diversi.
Proviamo, di seguito, a riportare una sintesi di tutte le più importanti misure fiscali.
Regime forfetario
Si innalza a 85.000 euro la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un'imposta forfettaria del 15% sostitutiva di quelle ordinariamente previste.
La disposizione prevede inoltre che tale agevolazione cessi immediatamente di avere applicazione per coloro che avranno maturato compensi o ricavi superiori a 100.000 euro, senza aspettare l'anno fiscale seguente.
Tassa piatta incrementale
A determinate condizioni e limitatamente all'anno 2023, per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo che non applicano il regime forfettario viene prevista una tassa piatta al 15% da applicare alla parte degli aumenti di reddito calcolata rispetto ai redditi registrati nei tre anni precedenti.
Chi più guadagna meno spende. Così può essere sintetizzata la flat tax incrementate prevista dalla legge di Bilancio 2023. La nuova disposizione consente ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che si avvalgono del regime forfetario, di applicare un’imposta sostitutiva del 15 per cento sugli incrementi di reddito del 2023 rispetto al triennio precedente, fino a un limite massimo di 40.000 euro. L’imposta che si applica sul reddito incrementale è sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali. Il risparmio d’imposta sarà tanto maggiore quanto più alto sarà il reddito complessivo.
Tassazione dei premi di risultato
È prevista la riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.
IVA acquisto immobili a risparmio energetico
È possibile detrarre dall'IRPEF il 50% dell'IVA versata per l'acquisto, entro il 31 dicembre 2023, di immobili residenziali di classe energetica A o B ceduti dalle imprese costruttrici.
La detrazione è pari al 50% dell'imposta dovuta sul corrispettivo ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi ed è consentita anche con riferimento agli acquisti da OICR.
Assegnazione beni ai soci
Vengono introdotte alcune agevolazioni fiscali temporanee per le cessioni o assegnazioni di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci, da parte delle società - ivi incluse le c.d. società non operative.
In particolare, a queste operazioni si applica un'imposta sostitutiva pari all’8% (10,5% per le società non operative) delle imposte sui redditi e dell'IRAP ed è ridotta l'imposta di registro.
L’agevolazione in oggetto non riguarda i beni immobili strumentali per natura o per destinazione.
Disciplina fiscale cripto-attività
Si introduce una specifica disciplina fiscale applicabile alle cripto-attività.
Tra le altre cose:
- sono incluse in modo esplicito le cripto-attività nell'ambito del quadro impositivo sui redditi delle persone fisiche. Viene a tal fine introdotta una nuova categoria di "redditi diversi" costituita dalle plusvalenze e dagli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta;
- viene precisata la disciplina relativa alle plusvalenze su criptoattività che si considerano realizzate, fino all'entrata in vigore del provvedimento in esame, secondo le norme generali di cui all'art. 65 TUIR (ossia a seguito di cessione);
- si consente di portare in deduzione dalle plusvalenze le minusvalenze relative ad operazioni aventi ad oggetto cripto-attività realizzate fino alla 1° gennaio 2023;
- viene modificata la disciplina dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi, configurando i tre diversi regimi della "dichiarazione", quello del "risparmio amministrato" e quello del "risparmio gestito";
- si modifica la disciplina della rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, includendovi i riferimenti alle cripto-attività e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale;
- si stabilisce che i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRES e IRAP;
- si consente di determinare, per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze, il valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 a condizione che il valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14%;
- i contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione la detenzione delle cripto-attività e i redditi derivati dalle stesse, possono regolarizzare la propria posizione presentando un'apposita istanza e versando la sanzione per l'omessa indicazione nonché, nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un'imposta sostitutiva in misura pari al 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo;
- si applica l'imposta di bollo ai rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività nella misura del 2 per mille annui del relativo valore.
Definizione agevolata avvisi bonari
È possibile definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari), relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della norma in esame, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data.
Tali importi possono essere definiti con il pagamento:
- delle imposte e dei contributi previdenziali;
- degli interessi e delle somme aggiuntive;
- delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo), senza riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.
È anche prevista la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono in corso all’entrata in vigore della norma in esame, che possono essere definite col pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%.
Regolarizzazione irregolarità formali
È possibile sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento di tali tributi, se commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferivano le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.
Ravvedimento Operoso speciale
In deroga all’ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, è possibile regolarizzare le dichiarazioni (validamente presentate) relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto (in unica soluzione o alla prima rata) mediante la rimozione dell’irregolarità o dell’omissione e il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile.
Definizione agevolata atti di accertamento
È possibile definire con modalità agevolate gli atti del procedimento di accertamento adottati dall’Agenzia delle Entrate, purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall’Agenzia delle Entrate entro la data del 31 marzo 2023.
Più in dettaglio sono previste sanzioni ridotte, da 1/3 a 1/18 del minimo previsto dalla legge, per gli accertamenti con adesione relativi a:
- processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023;
- avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, nonché avvisi notificati entro il 31 marzo 2023.
La stessa riduzione a 1/18 è applicata anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti a comparire per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento.
Si consente anche di definire in acquiescenza avvisi di accertamento, di rettifica e quelli di liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, nonché quelli notificati fino al 31 marzo 2023, con analoga riduzione sanzionatoria a un diciottesimo delle sanzioni irrogate. La medesima riduzione delle sanzioni è applicata nel caso di acquiescenza agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili, in tal caso con pagamento degli interessi.
Le somme dovute possono essere anche dilazionate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con applicazione degli interessi al saggio legale per le rate successive alla prima.
Definizione agevolata liti tributarie
È possibile definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della norma, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui sono parte l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia.
Se il ricorso pendente è iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore.
Se vi è soccombenza dell’Agenzia fiscale, le controversie pendenti possono essere definite con il pagamento del 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di primo grado e del 15% del valore, in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado.
Conciliazione agevolata liti tributarie
In alternativa alla definizione agevolata delle controversie, è possibile definire - entro il 30 giugno 2023 - con un accordo conciliativo fuori udienza le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.
Si prevede la sottoscrizione di un accordo tra le parti nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. All’accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (in luogo di 40 o 50 per cento del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori.
Rinuncia agevolata alle controversie pendenti in Cassazione
In alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie, è possibile rinunciare in via agevolata, entro il 30 giugno 2023, alle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e che sono pendenti in Corte di Cassazione.
La rinuncia avviene mediante definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio. Con la rinuncia agevolata si dispone il pagamento delle somme dovute per le imposte, gli interessi e gli accessori, ma con sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.
Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro
Previsto l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione.
Viene introdotta, altresì, una specifica disciplina dell’annullamento automatico per le altre sanzioni amministrative incluse quelle per violazioni del Codice della strada diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
Rottamazione delle cartelle
Si ripropone, anche se con alcune novità, la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (rottamazione delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022.
Il debitore beneficia dell'abbattimento delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive.
Rispetto alla disciplina precedente, viene previsto che, con l’adesione alla definizione agevolata, è abbattuto l’aggio in favore dell’agente della riscossione.
La definizione agevolata richiede quindi il versamento delle sole somme:
- dovute a titolo di capitale;
- maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Si può effettuare il pagamento in unica soluzione o anche a rate, con un tasso di interesse al 2%.
In caso di rateazione si può effettuare il pagamento in un numero massimo di 18 rate, da corrispondersi con le modalità e nell’ammontare di seguito illustrati:
- la prima e la seconda, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023;
- le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
Con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate.
Limiti per la contabilità semplificata
Dal 1° gennaio 2023, le soglie di ricavi da non superare nell’anno per usufruire della contabilità semplificata sono elevate da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.
Pagamenti in contante e mezzi di pagamenti elettronici
Si innalza il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante, portandolo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, da 1.000 a 5.000 euro.
Inoltre, viene previsto che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano l’attività di vendita, e che sono tenuti ad accettare anche pagamenti attraverso carte di pagamento, e quelle dei prestatori e dei gestori di servizi di pagamento, determinano in via convenzionale le modalità dei loro rapporti al fine di garantire oneri proporzionali alle transazioni.
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