Fringe benefit: il limite di 3.000 euro si applica anche agli amministratori
Secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 35/E del 2022 sarà possibile riconoscere fino al 31 dicembre 2022 eventuali beni e servizi anche ad personam agli amministratori nel limite individuale di 3.000 euro, previsto dal decreto Aiuti quater. Il riconoscimento potrà essere fatto, a differenza dei beni e servizi rientranti nel welfare aziendale, anche all’amministratore unico. Il beneficio potrà consistere nell’erogazione di buoni spesa, buoni benzina e nel rimborso delle utenze domestiche ovvero sarà possibile recuperare l’imposizione fiscale e contributiva effettuata sull’eventuale autovettura ad uso promiscuo. Attenzione però alle tempistiche.
Con la circ. 35/E del 4 novembre 2022 l’Agenzia delle Entrate ha confermato che l’innalzamento del limite di esenzione di beni e servizi di cui all’art. 51, comma 3, del TUIR trova applicazione anche ai percettori di redditi assimilati a lavoro dipendente, tra i quali anche gli amministratori. Nell’art. 51, comma 3 del TUIR, vi rientrano il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo generale non superiore nel periodo d'imposta a euro 258,46, portati a 600 euro dal decreto Aiuti Bis (D.L. n. 115/2022) per il solo anno 2022 e da ultimo innalzati a 3.000 euro dal decreto Aiuti quater (D.L. n. 176/2022).
Pertanto, sarà possibile riconoscere, fino al 31 dicembre 2022, eventuali beni e servizi anche ad personam agli amministratori, nel limite individuale di 3.000 euro e il riconoscimento potrà essere fatto anche all’amministratore unico.
Il beneficio potrà consistere nell’erogazione di buoni spesa, buoni benzina e nel rimborso delle utenze domestiche ovvero sarà possibile “recuperare” l’imposizione fiscale e contributiva effettuata sull’eventuale autovettura ad uso promiscuo.
Attenzione però alle tempistiche: i buoni spesa o benzina potranno essere fruiti e spesi anche nel 2023 ma dovranno entrare nella disponibilità entro il 31 dicembre 2022, mentre il rimborso delle utenze domestiche e l’eventuale recupero della tassazione e contribuzione sul fringe benefit dovrà necessariamente essere effettuato entro il 12 gennaio 2023.
Modalità di erogazione
Sempre con la circolare n. 35/E/2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’innalzamento a 600 euro (ora 3.000) è riferita esclusivamente all’anno di imposta 2022.
L’art. 51 comma 1 sul reddito da lavoro dipendente, del TUIR, considera percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono (principio di cassa allargato).
Con riferimento ai compensi spettanti agli amministratori, gli stessi sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti. L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 57/E/2001, ha aggiunto che il periodo d’imposta in cui i compensi sono assoggettati a tassazione in capo all’amministratore coincide con quello in cui gli stessi sono dedotti dal reddito dell’erogante, applicando di fatto il principio di cassa allargato.
Pertanto, l’eventuale rimborso spese delle utenze domestiche dovrà necessariamente essere effettuato con le competenze erogate entro il 12 gennaio 2023, fermo restando che l’Agenzia ha chiarito le somme erogate a titolo di rimborso possono riferirsi anche a fatture emesse nel 2023 a condizione che riguardino consumi effettuati nell’anno 2022.
Per quanto riguarda l’assegnazione di beni e servizi di cui all’art. 51 comma 3 (buoni benzina, buoni spesa) questi si considereranno percepiti, assumendo così rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità dell’amministratore stesso che dovrà comunque avvenire entro il 12 gennaio 2023, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.
Incompatibilità con il bonus benzina
A differenza dei lavoratori subordinati per i quali l’Agenzia ha ammesso la compatibilità con il bonus benzina introdotto dal decreto Ucraina, per gli amministratori e collaboratori coordinati e continuativi questo non è previsto.
Il D.L. n. 21/2022, conv. con modifiche in l. n. 51/2022 ha previsto come misura per contrastare gli impatti negativi dell’aumento dei prezzi del carburante a seguito del conflitto russo - ucraino, la possibilità da parte del datore di lavoro di riconoscere, per il solo anno 2022, ai propri lavoratori dipendenti dei buoni benzina o titolo analoghi per un valore massimo di 200 euro per ciascun lavoratore, esclusi dalla base imponibile ai sensi dell’art. 51, co, 3, TUIR.
Per espressa previsione di legge, il bonus spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti e il riconoscimento non è collegato alla tipologia di reddito conseguito. Pertanto, non sarà possibile erogare all’amministratore il buono benzina di cui al decreto Ucraina e l’eventuale riconoscimento di buoni benzina dovrà avvenire entro i limiti 2022 dell’art. 51 comma 3 del TUIR (3.000,00).
Regole per la verifica del limite di esenzione
Con riferimento al limite di esenzione, si ricorda che l’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 51 dispone un limite di rilevanza generale dei fringe benefits nell’ambito della formazione del reddito di lavoro dipendente, pari ad euro 258,23 annui (3.000 euro per il 2022).
Con la circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997 l’amministrazione finanziaria ha fornito importanti indicazioni che possono essere così sintetizzate:
- se il limite viene superato nel corso del periodo di imposta, l’importo concorre integralmente alla formazione del reddito. Pertanto, il valore non opera come una “franchigia” esente da imposizione, bensì da vero e proprio limite assoluto oltre il quale l’intero benefit viene assunto a tassazione;
- tale limite è di carattere generale e vale, dunque, anche con riferimento ai beni che sono indicati nel comma 4 dell’art. 51, con riferimento ai quali, sono previsti degli specifici criteri di forfettizzazione (es. autovettura concesso ad uso promiscuo);
- il limite di esenzione è sempre applicabile ed in presenza di più benefits determinati con criteri differenti, occorre procedere alla somma dei valori ottenuti e verificare il superamento della soglia;
- la verifica che il valore sia superiore complessivamente nel periodo di imposta a 3.000 euro per il 2022 va effettuata con riferimento agli importi tassabili in capo al percettore del reddito e dunque al netto di quanto eventualmente corrisposto con il metodo del versamento o della trattenuta e comprensivo dell’eventuale IVA a carico dello stesso, per tutti i beni e servizi di cui ha fruito nello stesso periodo di imposta;
- la verifica della soglia di esenzione va fatta tenendo conto di tutti i redditi percepiti, anche se derivanti da altri rapporti di lavoro dipendenti o assimilati eventualmente trattenuti nel corso dello stesso periodo di imposta.
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