Decreto Ristori bis: le novità per imprese e professionisti

Rideterminazione ed estensione delle attività beneficiarie del contributo a fondo perduto istituito dal decreto Ristori, estensione del bonus affitti, rinvio al 30 aprile 2021 - per i soggetti ISA e forfettari - del pagamento della seconda o unica rata dell’acconto di IRES e IRAP, proroga al 15 novembre 2020 dei termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso alla CIG Covid, nonché sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali per novembre e dicembre. Sono alcune delle misure previste dal decreto Ristori bis pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Previsto anche un bonus baby sitter il congedo straordinario per le regioni rosse nelle quali sono sospese le attività scolastiche nelle seconde e terze classi delle scuole secondarie di primo grado. Viene, inoltre, ridisegnata la mappa dell’Italia: il Ministro Speranza ha firmato l’ordinanza che prevede il passaggio di Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria da zona gialla ad arancione.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020 il decreto Ristori bis (D.L. n. 149/2020).

Il provvedimento, approvato a pochi giorni di distanza dal decreto Ristori (D.L. n. 137/2020), introduce ulteriori misure a sostegno dei settori più direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate con i DPCM del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, per la tutela della salute in connessione all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

A seguire vediamo di dare ordine ai vari provvedimenti in modo da poter valutare attentamente tutte le opportunità offerte dallo Stato.

Rideterminazione del contributo a fondo perduto del decreto Ristori

L’art. 1 modifica la disciplina del contributo a fondo perduto previsto dal decreto Ristori.

In particolare, viene sostituito l’allegato 1 del D.L. n. 137/2020. Con il nuovo allegato vengono ampliate le categorie di attività ammesse a beneficiare del contributo, comprendendo ora anche, tra le altre:

- ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto;

- gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone:

- attività delle lavanderie industriali, traduzione e interpretariato, musei, bus turistici.

Di fatto si tratta di tutte le attività soggette della prima restrizione (riduzione dell’orario di apertura fino alle ore 18).

Viene inoltre aumentato di un ulteriore 50% il contributo previsto dal decreto Ristori per alberghi (codice Ateco 551000), gelaterie e pasticcerie, anche ambulanti (di cui ai codici Ateco 561030 e 561041), bar e altri esercizi simili senza cucina (codice Ateco 563000) con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse o arancioni).

Nuovo contributo a fondo perduto

L’art. 2 istituisce un nuovo contributo a fondo perduto a favore degli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM del 3 novembre 2020.

L’indennizzo è riconosciuto ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e che svolgono, come attività prevalente, una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.

Tra le attività ricomprese nell’Allegato 2 (per l’elenco completo dei codici si veda Tabella completa in calce alla presente circolare), rientrano ad esempio i seguenti codici Ateco :

 - 47.19.10 - Grandi magazzini;

- 47.19.90 - Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari;

- 47.51.10 - Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa;

- 47.54.00 - Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati;

- 47.71.10 - Commercio al dettaglio di confezioni per adulti;

- 47.81.01 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli;

- 47.82.02 - Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie;

- 47.89.01 - Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti;

- 96.02.02 - Servizi degli istituti di bellezza;

- 96.02.03 - Servizi di manicure e pedicure;

- 96.09.02 - Attività di tatuaggio e piercing;

- 96.09.04 - Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari);

- 96.09.09 - Altre attività di servizi per la persona.

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

Restano confermate le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dell’art. 1 del D.L. n. 137/2020. Ai sensi di tale rimando:

- l’indennizzo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 è inferiore ai due terzi di quello realizzato nello stesso mese dell’anno precedente (occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni) ovvero, per chi ha attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019, anche in assenza di tale condizione;

- per i soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del decreto Rilancio, il contributo sarà corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, mentre per i soggetti che non avevano percepito il precedente contributo, l’indennizzo sarà riconosciuto previa presentazione di apposita istanza all’Agenzia delle Entrate;

- l’importo del contributo non sarà superiore a 150.000 euro.

Credito d’imposta affitto

L’art. 4 estende ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all’art. 28, del decreto Rilancio alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 (si veda Tabella in calce alla presente), nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse).

Cancellazione della seconda rata IMU

L’art. 5 prevede la cancellazione della seconda rata dell’IMU, che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020, per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse). Per beneficiare dell’agevolazione, è richiesto che il proprietario dell’immobile sia gestore dell’attività che in esso viene esercitata.

Restano ferme le disposizioni del decreto Agosto (art. 78, D.L. n. 104/2020) in materia di esenzione IMU per i settori del turismo e dello spettacolo secondo cui non è richiesta corrispondenza tra proprietario dell’immobile e gestore dell’attività esercitata, e dell’art. 9 del D.L. n. 137/2020.

Proroga versamenti

Con l’articolo 6 viene precisato che la proroga al 30 aprile 2021 del termine per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, prevista dall’ articolo 98, comma 1, del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, operanti nei settori economici individuati nell’Allegato 1 e nell’Allegato 2 (si veda Tabelle in calce alla presente circolare), aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), ovvero esercenti l’attività di gestione di ristoranti, che operano nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni) si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del primo semestre 2020.

La proroga si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Sospensione dei versamenti per il mese di novembre

Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni e rosse), nonché per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), l’articolo 7 prevede la sospensione dei termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

  1. a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
  2. b) ai versamenti relativi all’IVA.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali

A favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1, l’art. 11 dispone la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.

È altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 2.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Novità per la Cig Covid

L’art. 12 proroga al 15 novembre 2020 i termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso alla Cig Covid e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.

Viene inoltre previsto il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale anche in favore dei lavoratori in forza al 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto Ristori bis). Si estende così la cassa integrazione Covid anche agli assunti dopo il 13 luglio 2020.

Divieto di Licenziamento

L’avvio delle procedure di licenziamento e la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (esempio “crisi aziendale”) sono vietate fino al 31 gennaio 2021.

Bonus baby sitter e congedo straordinario

Per le zone rosse nelle quali è stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado, all’art. 13 viene riconosciuta, alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza, con il riconoscimento di un'indennità pari al 50% della retribuzione mensile.

Il successivo art. 14 invece, sempre per le regioni rosse nelle quali sia stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado, introduce un bonus baby sitter da 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza. La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.

Sia il congedo straordinario (art. 13) che il bonus baby sitter (art. 14) sono riconosciuti anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.

Tabelle Allegati 1 e 2

 

Codici ATECO allegato 1 – DL Ristori bis

Allegato 1 (nuova tabella richiamata dall’articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020)

Codice ATECO

     %

493210 – Trasporto con taxi

100,00%

493220 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente

100,00%

493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano

200,00%

551000 – Alberghi

150,00%

552010 – Villaggi turistici

150,00%

552020 – Ostelli della gioventù

150,00%

552030 – Rifugi di montagna

150,00%

552040 – Colonie marine e montane

150,00%

552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence

150,00%

552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

150,00%

553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

150,00%

559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

150,00%

561011- Ristorazione con somministrazione

200,00%

561012- Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

200,00%

561030- Gelaterie e pasticcerie

150,00%

561041- Gelaterie e pasticcerie ambulanti

150,00%

561042- Ristorazione ambulante

200,00%

561050- Ristorazione su treni e navi

200,00%

562100- Catering per eventi, banqueting

200,00%

563000- Bar e altri esercizi simili senza cucina

150,00%

591300 – Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

200,00%

591400 - Attività di proiezione cinematografica

200,00%

749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport

200,00%

773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi

200,00%

799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento

200,00%

799019 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca

200,00%

799020 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

200,00%

823000 - Organizzazione di convegni e fiere

200,00%

855209 – Altra formazione culturale

200,00%

900101 – Attività nel campo della recitazione

200,00%

900109 – Altre rappresentazioni artistiche

200,00%

900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

200,00%

900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

200,00%

900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie

200,00%

900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

200,00%

920009 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo}

200,00%

931110-Gestione di stadi

200,00%

931120-Gestione di piscine

200,00%

931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti

200,00%

931190-Gestione di altri impianti sportivi nca

200,00%

931200-Attività di club sportivi

200,00%

931300-Gestione di palestre

200,00%

931910-Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi

200,00%

931999-Altre attività sportive nca

200,00%

932100-Parchi di divertimento e parchi tematici

200,00%

932910-Discoteche, sale da ballo night-club e simili

400,00%

932930-Sale giochi e biliardi

200,00%

932990-Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca

200,00%

949920 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby

200,00%

949990 – Attività di altre organizzazioni associative nca

200,00%

960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali}

200,00%

960420-Stabilimenti termali

200,00%

960905 – Organizzazione di feste e cerimonie

200,00%

493909-Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca

100,00%

503000-Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)

100,00%

619020-Posto telefonico pubblico ed Internet Point

50,00%

742011-Attività di fotoreporter

100,00%

742019-Altre attività di riprese fotografiche

100,00%

855100-Corsi sportivi e ricreativi

200,00%

855201-Corsi di danza

100,00%

920002-Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone

100,00%

960110-Attività delle lavanderie industriali

100,00%

477835-Commercio al dettaglio di bomboniere

100,00%

522130-Gestione di stazioni per autobus

100,00%

931992-Attività delle guide alpine

200,00%

743000-Traduzione e interpretariato

100,00%

561020-Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

50,00%

910100-Attività di biblioteche ed archivi

200,00%

910200-Attività di musei

200,00%

910300-Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

200,00%

910400-Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

200,00%

205102-Fabbricazione di articoli esplosivi

100,00%

 

Codici Ateco Allegato 2, DL Ristori bis

Allegato 2 (tabella dei codici ATECO a cui è destinato il nuovo contributo a fondo perduto)

Codice ATECO

Descrizione

  %

47.19.10

Grandi magazzini

200%

47.19.90

Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari

200%

47.51.10

Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa

200%

47.51.20

Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria

200%

47.53.11

Commercio al dettaglio di tende e tendine

200%

47.53.12

Commercio al dettaglio di tappeti

200%

47.53.20

Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)

200%

47.54.00

Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati

200%

47.64.20

Commercio al dettaglio di natanti e accessori

200%

47.78.34

Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori

200%

47.59.10

Commercio al dettaglio di mobili per la casa

200%

47.59.20

Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame

200%

47.59.40

Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico

200%

47.59.60

Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti

200%

47.59.91

Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico

200%

47.59.99

Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca

200%

47.63.00

Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati

200%

47.71.10

Commercio al dettaglio di confezioni per adulti

200%

47.71.40

Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle

200%

47.71.50

Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte

200%

47.72.20

Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio

200%

47.77.00

Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria

200%

47.78.10

Commercio al dettaglio di mobili per ufficio

200%

47.78.31

Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte)

200%

47.78.32

Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato

200%

47.78.33

Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi

200%

47.78.35

Commercio al dettaglio di bomboniere

200%

47.78.36

Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)

200%

47.78.37

Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti

200%

47.78.50

Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari

200%

47.78.91

Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo

200%

47.78.92

Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)

200%

47.78.94

Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)

200%

47.78.99

Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca

200%

47.79.10

Commercio al dettaglio di libri di seconda mano

200%

47.79.20

Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato

200%

47.79.30

Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati

200%

47.79.40

Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet)

200%

47.81.01

Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli

200%

47.81.02

Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici

200%

47.81.03

Commercio al dettaglio ambulante di carne

200%

47.81.09

Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca

200%

47.82.01

Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento

200%

47.82.02

Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie

200%

47.89.01

Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti

200%

47.89.02

Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio

200%

47.89.03

Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso

200%

47.89.04

Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria

200%

47.89.05

Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico

200%

47.89.09

Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca

200%

47.99.10

Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)

200%

96.02.02

Servizi degli istituti di bellezza

200%

96.02.03

Servizi di manicure e pedicure

200%

96.09.02

Attività di tatuaggio e piercing

200%

96.09.03

Agenzie matrimoniali e d’incontro

200%

96.09.04

Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)

200%

96.09.09

Altre attività di servizi per la persona nca

200%

***