Superbonus 110%: definiti i requisiti tecnici degli interventi ammessi
Il superbonus del 100% incassa un altro importante tassello per diventare pienamente operativo. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha infatti reso noto che è stato firmato il decreto che definisce i requisiti tecnici che gli interventi di efficienza energetica e il sismabonus devono rispettare per poter fruire dell’agevolazione prevista dal decreto Rilancio. Il decreto, che si aggiunge a quello sulle asseverazioni dei tecnici abilitati pubblicato il giorno prima, con una interpretazione estensiva della norma, ricomprende tra i vari interventi ammissibili anche quelli sulle porte d’ingresso.
Ormai manca poco affinché la norma sul superbonus al 110% contenuta nel decreto rilancio possa essere realmente applicabile.
Infatti sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico è stato pubblicato il secondo dei decreti ministeriali con le specifiche tecniche degli interventi ammissibili.
L’altro D.M., diffuso solo poche ore prima, è stato quello con le regole per rilasciare le asseverazioni da parte dei tecnici, con tanto di modulistica da utilizzare.
A questo punto, affinché la norma diventi pienamente operativa, mancano all’appello i provvedimenti a cura dell’Agenzia delle Entrate che dovranno fare luce su aspetti non meno importanti rispetto a quelli tecnici, tra cui le regole per il rilascio dei visti di conformità da parte degli intermediari abilitati e quelle sulla cessione del credito o sullo sconto in fattura, senza dimenticare che si è in attesa di una circolare (il cui contenuto, a dire il vero, è già stato anticipato in una guida pubblicata alcuni giorni fa).
Venendo al decreto sugli aspetti prettamente più tecnici, c’è da segnalare che il Ministero si è spinto più in là rispetto a quanto delineato nella norma, non solo definendo nel dettaglio i vari interventi ammissibili, ma anche ricomprendendo, tra questi, ulteriori interventi, quali, ad esempio, quelli sulle porte d’ingresso.
Proviamo a sintetizzare i passaggi più importanti contenuti nel decreto, ricordando che il testo (insieme all’altro D.M.) è stato inviato alla Corte dei Conti per la registrazione, prima di approdare definitivamente in G.U.
Interventi ammessi
Tra gli interventi che beneficiano del superbonus, il D.M. elenca i seguenti:
- a) interventi di riqualificazione energetica globale (art. 1, c. 344 L. n. 296/2006) eseguiti su edifici esistenti o su singole unità immobiliari esistenti;
- b) interventi sull’involucro edilizio di edifici esistenti o parti di edifici esistenti: si tratta di una serie di interventi sparsi in molte norme (art. 1, c. 345 L. n. 296/2006, art. 14, c. 2, lett. a) e b), 2-quater e 2-quater.1 D.L. n. 63/2013, art. 1, c. 220 L. n. 160/2019 e art. 119, c. 1, lett. a) D.L. n. 34/2020), il cui dettaglio è possibile trovare nel decreto di cui si discute;
- c) installazione di collettori solari (art. 1, c. 346 L. n. 296/2006) per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
- d) interventi di installazione di collettori solari (art. 119, lett. b) e c) D.L. n. 34/2020) in sostituzione, anche parziale, delle funzioni di riscaldamento ambiente e produzione di acqua calda sanitaria assolte prima dell’intervento dell’impianto di climatizzazione invernale esistente;
- e) interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria: anche in questo caso si tratta di una molteplicità di interventi (art. 1, c. 347 L. n. 296/2006 e art. 119, c. 1, lett. b) e c) D.L. n. 34/2020) il cui dettaglio è riportato nel D.M.;
- f) installazione e messa in opera, nelle unità abitative, di dispositivi e sistemi di building automation.
Per tutti questi interventi, oltre a stabilire le spese per le quali spetta la detrazione, in allegato al decreto sono definite anche le percentuali di detrazione, i valori di detrazione massima ammissibile o di spesa massima ammissibile.
Adempimenti da porre in essere
Di rilievo è la norma (art. 6) del decreto che si occupa di definire gli aspetti prettamente operativi ossia gli adempimenti che i soggetti che intendono avvalersi del superbonus devono porre in essere.
In particolare, occorre:
- depositare in Comune, ove previsto, la relazione tecnica (comunque sempre obbligatoria per gli interventi di cui all’art. 119 D.L. n. 34/2020);
- ove richiesto, acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato, l’APE e la certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica;
- salvo l’importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, effettuare il pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale dal quale risultino il numero e la data della fattura, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
- conservare le fatture comprovanti le spese e la copia del bonifico;
- se i lavori sono effettuati dal detentore degli immobili, acquisire la dichiarazione di consenso da parte del proprietario;
- se si tratta di lavori su parti comuni degli edifici, acquisire copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese o certificazione sostitutiva dell’amministratore;
- trasmettere all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, apposita comunicazione oltre che, ove previsto, le asseverazioni.
Chiaramente, la suddetta documentazione va conservata ed esibita all’Agenzia delle Entrate o all’ENEA per gli eventuali controlli.
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