Anticipazioni sul prossimo DECRETO “MAGGIO”

– Aggiornamenti del 7 Maggio 2020 -

 

Gentili Clienti,

In attesa della sua pubblicazione, cominciamo ad anticipare una sintesi gli aspetti più rilevanti del prossimo Decreto “Maggio”. Ovviamente sarà nostra premura proporvi analisi più dettagliate dei interventi a sostegno dell’economia una volta che sarà disponibile in testo definitivo:

Nel decreto Maggio un credito d’imposta al 100% per le locazioni imprenditoriali

 

In arrivo un maxi-credito d’imposta del 100% per gli affitti delle imprese: si tratterebbe di un "ristoro integrale di tre mesi per tutti gli affitti" delle imprese di qualsiasi natura e dimensione, cha andrebbe così a superare limitazioni, perplessità (e iniquità) legate al credito d'imposta su negozi e botteghe già previsto dal decreto Cura Italia. Il decreto Maggio dovrebbe accordare il beneficio alle imprese che abbiano sopportato un determinato calo di fatturato, coinvolgendo tutti gli immobili imprenditoriali: potrebbero quindi avvalersi dell’agevolazione fiscale non più solo le botteghe e i negozi (categoria C/1) ma, tra gli altri, anche i laboratori per arti e mestieri (categoria C/3), gli opifici e tutti gli immobili artigianali e commerciali della categoria D. Purtroppo, dalle ipotesi estensive dei benefici che emergono dall’audizione parlamentare sembrano rimanere ancora fuori gli uffici (cat. A/10), ma durante l’emergenza anche molti studi professionali hanno fortemente ridotto (o praticamente chiuso) le attività con inevitabili ricadute sul fatturato e sugli incassi.

Il mondo della proprietà edilizia ha, ovviamente, accolto con favore la proposta governativa di far ricadere integralmente sullo Stato l’onere degli affitti di questi mesi di minore utilizzo imprenditoriale dei locali chiusi per lockdown, ma da più parti, già prima dell’ipotesi di intervento governativo, erano stati diffusamente segnalati gesti spontanei di disponibilità per accordi di riduzioni dei canoni di questo periodo pandemico da parte di proprietari preoccupati di preservare nel tempo i loro contratti di locazione, tendendo una mano in aiuto delle imprese in questo periodo particolarmente critico.

Decreto Maggio: bonus da 400 a 600 euro per colf, badanti e baby sitter

In arrivo per colf, badanti e baby sitter una indennità per i mesi di aprile e maggio 2020 di importo pari a 400 o 600 euro mensili in base alla durata oraria complessiva dei contratti di lavoro stipulati. Lo prevede la prima bozza del decreto legge cd decreto Maggio recante le nuove misure urgenti di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID. L’indennità spetterà a condizione che il lavoratore domestico non conviva con il datore di lavoro e abbia subito una comprovata riduzione di almeno il 25% dell’orario di lavoro.   Non quindi l'estensione del trattamento di integrazione salariale in deroga, come si era inizialmente ipotizzato ragionando sull'espressa esclusione, ad opera del decreto Cura Italia, dall'applicazione dell'ammortizzatore sociale ai datori di lavoro domestico (art. 22 del DL n. 18/2020, convertito con modificazioni in legge n. 27/2020), ma la previsione di un bonus per i mesi di aprile e maggio 2020 da richiedere all'INPS, in analogia a quanto avviene per gli altri bonus.

Decreto Maggio, bonus INPS autonomi: sul calo del fatturato il rischio è l’iniquità

Per il mese di maggio, il nuovo decreto potrebbe introdurre un’indennità di 1.000 euro a favore di quanti hanno cessato l'attività o subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del fatturato o dei corrispettivi del secondo bimestre 2020, rispetto al secondo bimestre 2019.  Infatti, per il mese di aprile il nuovo decreto conserva le stesse logiche e criticità della precedente tornata mentre, per il mese di maggio, verrebbe introdotto un parametro legato all’effettiva contrazione dell’attività che potrebbe addirittura generare un criterio casuale di attribuzione.

Ma analizziamo meglio le diverse tipologie di bonus del prossimo decreto.

BONUS PROFESSIONISTI

L’indennità per il mese di aprile

L'indennità introdotta dall'art. 27 del decreto Cura Italia verrà di nuovo riconosciuta, anche per il mese di aprile sempre per un importo di 600 euro, in favore di liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo (art. 53, comma 1, TUIR) iscritti alla Gestione separata dell'INPS e collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell'INPS.

A differenza, però, di quanto statuito per i professionisti “ordinistici” iscritti a Casse previdenziali private, in questo caso è confermata la non previsione di un tetto reddituale di 50.000 euro per l’accesso al bonus, cosicché anche per aprile i professionisti “senza cassa” potranno beneficiare di questa indennità in presenza di redditi 2018 finanche milionari, mentre amministratori delegati di società multinazionali potrebbero fruire del medesimo diritto.

Non so se sia giusto che queste misure finalizzate a tamponare l’emergenza indennizzino anche queste posizioni, ma non appare sicuramente equo aver fissato un limite reddituale massimo solo per le indennità dell’art. 44 (Professionisti iscritti agli ordini) e non anche per quelle dell’art. 27 (Professionisti non iscritti agli ordini).

L’indennità per il mese di maggio

Per il mese di maggio, invece, la bozza di decreto riconosce una indennità pari a 1.000 euro, oltre che agli stessi co.co.co., anche ai medesimi liberi professionisti, ma stavolta a condizione che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019. A tal fine, la legge dispone che il reddito sia individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività.

Quindi, se per qualsivoglia motivo un professionista avesse emesso tutte le fatture a gennaio e febbraio 2020 ed avesse incassato a marzo ed aprile i compensi, egli rischierebbe di rimanere fuori dalla percezione delle indennità nonostante un completo lockdown della sua attività.

Requisiti da autocertificare

Sotto il profilo operativo, dovrà presentarsi all’INPS un’autocertificazione del possesso dei requisiti, l’Istituto chiederà poi all'Agenzia delle Entrate di effettuare riscontri per la verifica dei requisiti reddituali.

Ovviamente, poiché il requisito da rispettare (reddito calcolato in regime di cassa) non sarà confermabile mediante un mero riscontro automatico con i dati presenti al Sistema di Interscambio, la conferma della spettanza del diritto del richiedente non potrà che prevedere un’indagine finanziaria (si spera, a campione) delle Entrate.

BONUS COMMERCIANTI E ARTIGIANI

Bonus anche in caso di aumento del fatturato?

Anche per quanto concerne i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO (ossia Commercianti e Artigiani), il bonus INPS di 600 euro previsto dall'art. 28 del Cura Italia è stato confermato anche per il mese di aprile, ma in pochi si sono accorti che dopo marzo anche nel mese successivo potranno percepire questa indennità anche artigiani e commercianti che nel periodo di pandemia potrebbero aver addirittura aumentato il fatturato (si pensi, ad esempio, agli impresari di pompe funebri o ai commercianti di alimentari, in alcun modo paralizzati nell’esercizio dell’attività dai vari D.P.C.M).

Per il mese di maggio, invece, il nuovo decreto introdurrebbe una indennità di 1.000 euro, ma essa sarebbe ora legata a requisiti che fanno riferimento alle limitazioni intervenute con i provvedimenti di contrasto alla pandemia. In particolare, viene disposto che il bonus competerà solamente a coloro che siano stati costretti a cessare l'attività o abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del fatturato o dei corrispettivi del secondo bimestre 2020, rispetto a quelli del secondo bimestre 2019.

 

Decreto Maggio: Divieto di Licenziamento

Oltre alle procedure collettive di riduzione di personale, che non possono essere avviate fino al prossimo 17 agosto, la bozza di decreto Maggio blocca i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (anche plurimi), a prescindere dal numero dei dipendenti in forza e dal fatto che la motivazione sia diversa dalla crisi per l’emergenza sanitaria da Covid-19. Una importante novità è la possibilità, da parte dell’azienda che ha licenziato un lavoratore per giustificato motivo oggettivo, di applicare il “diritto di ripensamento” anche oltre il termine dei 15 giorni, senza sanzioni e oneri. Quali licenziamenti possono essere comunque comminati?

La bozza del decreto Maggio, tra le altre novità, prevede la prosecuzione della sospensione dei licenziamenti, rispetto alla data inizialmente fissata, ossia il 16 maggio 2020, dall’articolo 46 della legge n. 27/2020, di conversione del decreto Cura Italia Decreto legge 18/2020.

Infatti, con il decreto legge di prossima approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, il legislatore amplia il periodo di divieto di una serie di licenziamenti dagli iniziali 60 giorni, da conteggiare dal 17 marzo 2020 (data di vigenza del decreto “Cura Italia”), ai 5 mesi da tale data.

Ma vediamo quali licenziamenti sono bloccati e quali sono le altre novità previste dal decreto Maggio.

Oltre alle procedure collettive di riduzione di personale (riguardante le aziende con più di 15 dipendenti), il legislatore blocca anche i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, a prescindere dal numero dei dipendenti in forza e dal fatto che la motivazione sia diversa dalla crisi attuale. Sino al 17 agosto 2020 non sarà possibile procedere al licenziamento per motivi organizzativi e/o economici del datore di lavoro (articolo 3, legge n. 604/1966). Nei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo rientrano anche i cd. licenziamenti plurimi e cioè effettuati per più lavoratori.

Restano fuori dalla sospensione i seguenti licenziamenti individuali:

  • Licenziamento per motivi disciplinari. Si tratta dei licenziamenti effettuati al termine della procedura prevista dall’articolo 7 della Legge 300/1970, allorquando il lavoratore abbia commesso un inadempimento agli obblighi contrattuali, tale da meritare una sanzione espulsiva. Questi si dividono, a seconda della gravità, tra licenziamenti per giustificato motivo soggettivo e licenziamenti per giusta causa;
  • Licenziamento per superamento del periodo di comporto (malattia superiore a sei mesi), in quanto escluso, dallo stesso legislatore (articolo 7, comma 7, della legge n. 604/1966), dalle fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
  • Licenziamento durante o alla fine del periodo di prova;
  • Licenziamento per raggiungimento del limite massimo di età per la fruizione della pensione di vecchiaia;
  • Licenziamento per inidoneità alle mansioni;
  • Licenziamento del lavoratore domestico;
  • Licenziamento del dirigente;
  • La risoluzione dell’apprendista al termine del periodo di apprendistato;

 

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