Bonus fiscale per l’acquisto di mascherine

I datori di lavoro potranno beneficiare del credito d’imposta del 50% per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale quali le mascherine, chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, i guanti e le visiere di protezione ovvero gli occhiali protettivi, nonché le tute di protezione ed i calzari

 Gentili Clienti,

I datori di lavoro potranno beneficiare del credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale quali le mascherine, chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, i guanti e le visiere di protezione ovvero gli occhiali protettivi, nonché le tute di protezione ed i calzari.  

Con la circolare n. 9/E l'Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alla tipologia di beni interessati dalla previsione dell'art. 30 del decreto liquidità.

Godranno del beneficio le spese sostenute per l'installazione nei luoghi di lavoro di ogni dispositivo di sicurezza idoneo a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. Si pensi, ad esempio, a pannelli divisori o barriere protettive ma anche le semplici mascherine, guanti e occhiali protettivi. Infine, anche i detergenti e disinfettanti per le mani rientrano tra gli acquisti idonei a contenere la diffusione da Covid-19 e, quindi, agevolabili secondo i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate. Va detto che la circolare fornisce esclusivamente un elenco esemplificativo di spese ammesse al beneficio.

Si attende il decreto ministeriale attuativo per l'individuazione dettagliata dei dispositivi di protezione individuale il cui acquisto concorrerà al riconoscimento del credito d'imposta. Il decreto ministeriale con il quale saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta dovrebbe essere adottato in questi giorni.

Ricordiamo che l'art. 64 del dl 18/2020, noto anche come decreto Cura Italia, aveva già introdotto in favore di imprese e professionisti un credito d'imposta commisurato alle spese finalizzate alla sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro. Per ciascun contribuente è incentivabile una spesa massima di euro 20.000 per l'anno 2020, cui consegue un credito d'imposta, per la medesima annualità, nella misura del 50% delle spese sostenute e documentate. Il credito d'imposta è riconosciuto come detto nel limite complessivo di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020. Il decreto liquidità ha esteso, con l'art. 30, il credito d'imposta rispetto alle spese sostenute per «l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro».

Che si tratti di un ampliamento del novero delle spese ammissibili all'agevolazione prevista dal decreto Cura Italia si evince già dall'espresso rinvio all'art. 64 di quel decreto. Tale conclusione trova poi conferma anche nella circolare n. 9/E.

Per effetto dell'ampliamento dell'ambito oggettivo di applicazione della misura già previsto dall'art. 64 del decreto Cura Italia, il credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione individuali troverà riconoscimento secondo le misure ed i limiti di spesa stabiliti dall'art. 64, e non si farà luogo ad ulteriori stanziamenti.

 

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