Cassa integrazione: anticipazione ai lavoratori con procedure “a distanza”
Semplificate le procedure per l’anticipazione in favore dei lavoratori destinatari della Cassa integrazione in di cui al decreto Cura Italia. L’Associazione bancaria italiana, nella lettera circolare del 9 aprile 2020, spiega le innovazioni introdotte in collaborazione con l’INPS, con l’obiettivo di facilitare l’erogazione dei trattamenti da parte delle banche. Vengono così semplificate la modulistica da inviare, che potrà essere inoltrata alla banca con modalità a distanza nonché la verifica sulla validità̀ dei conti correnti per il pagamento delle prestazioni.
Gentili Clienti,
Facciamo seguito alle precedenti circolari (nelle quali si è descritto il funzionamento e le caratteristiche della Cassa Integrazione in deroga), per trasmettervi oggi un nuovo documento dove si espone la procedura che i dipendenti cassintegrati dovranno seguire per richiedere l’anticipazione dell’assegno del cedolino di marzo 2020. Infatti, al di là delle rassicurazioni governative, in considerazione della quantità di domande che prima la Regione e successivamente l’Inps stanno ricevendo, sarà molto probabile che i tempi di erogazione della cig non saranno breve. Da qui l’importanza di conoscere la disposizione in questione al fine di sfruttare a pieno l’opportunità offerta di ricorrere all’anticipazione bancaria a favore dei dipendenti.
L'Associazione Bancaria Italiana (ABI) ha predisposto due lettere circolari, datate rispettivamente 9 e 10 aprile 2020, con cui fornisce alcune specifiche indicazioni riguardo le procedure di anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale che saranno erogati ai lavoratori dipendenti che hanno subito la sospensione o la riduzione del lavoro a causa delle misure adottate su tutto il territorio nazionale per il contenimento del contagio da Coronavirus.
Convenzione tra ABI e parti sociali
Nel caso in cui il datore di lavoro non possa provvedere direttamente all’anticipazione del trattamento di integrazione salariale al lavoratore (come nel caso della CIG in deroga), al fine di preservare la disponibilità delle risorse economiche in capo alle famiglie dei lavoratori interessati dall’integrazione salariale, la convenzione del 30 marzo scorso stipulata tra l’Associazione bancaria italiana e le parti sociali ha previsto che le banche possano provvedere ad anticipare i trattamenti di integrazione salariale in deroga per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19. La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2020.
L’anticipazione dell’indennità̀ spettante avviene tramite l’apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto dalla Banca, per un importo forfettario complessivo pari a 1.400 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale.
L’apertura di credito cesserà̀ con il versamento da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale e, comunque, non potrà̀ avere durata superiore a sette mesi.
L’anticipazione spetta ai lavoratori destinatari di tutti i trattamenti di integrazione al reddito previsti dal decreto legge Cura Italia (articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020), dipendenti di datori di lavoro che, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19, abbiano sospeso dal lavoro gli stessi a zero ore ed abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga.
Semplificazione delle procedure
Le semplificazioni del processo di anticipo dei trattamenti di Cassa integrazione guadagni introdotte da parte delle banche sono le seguenti:
- la comunicazione prevista dall’ex Allegato A3 della Convenzione risulta totalmente superata e pertanto il lavoratore non deve effettuare ulteriori comunicazioni all’INPS: il codice IBAN del conto corrente sul quale domiciliare il trattamento di sostegno del reddito viene già comunicato dal datore di lavoro con il modello INPS SR41. L’IBAN è inserito nel Data base condiviso con le banche a seguire della presentazione del modello SR41 da parte del datore di lavoro;
- E’ altresì possibile richiedere al lavoratore la copia del modello INPS SR41 presentata dal datore di lavoro all’INPS. Tale modello, con le semplificazioni apportate, viene stampato e reso disponibile dal datore di lavoro al lavoratore.
- In sostituzione della dichiarazione dell’azienda di aver proceduto all’inoltro della domanda di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19, è possibile utilizzare la ricevuta rilasciata dall’INPS a seguito dell’inoltro della domanda di integrazione salariale (attestazione di trasmissione della domanda).
Cosa devono fare i lavoratori
Al fine di fruire dell’anticipazione oggetto della presente Convenzione, i lavoratori interessati devono presentare la domanda ad una delle Banche che aderiscono alla convenzione (vedi elenco allegato), corredata dalla relativa documentazione secondo quanto riportato in allegato, nonché́ secondo le procedure in uso presso la Banca interessata.
Le Banche sono tenute a favorire il ricorso a modalità̀ operative telematiche, al fine di limitare quanto più̀ possibile l’accesso fisico presso le filiali, al fine di garantire il maggior contrasto alla diffusione del coronavirus attraverso le misure di “distanziamento sociale” a tutela della clientela e delle persone che lavorano in banca per erogare i servizi previsti dalla normativa di emergenza tempo per tempo vigente.
Anche per il primo contatto i lavoratori interessati devono rivolgersi preferibilmente per telefono alla propria banca.
Le Banche che applicano la Convenzione possono decidere di procedere all’apertura di credito, previa istruttoria di merito creditizio da effettuarsi nel più̀ breve tempo possibile e in ogni caso in piena autonomia e discrezionalità̀, nel rispetto delle proprie procedure e delle vigenti disposizioni di legge e regolamento in materia di assunzione del rischio.
In riferimento all’apertura dell’apposito conto corrente e alla correlata apertura di credito, le Banche che applicano la Convenzione adotteranno condizioni di massimo favore al fine di evitare costi, in coerenza alla finalità̀ ed alla valenza sociale dell’iniziativa.
In ogni caso, la banca è tenuta a fornire tempestivamente risposta al richiedente.
In caso di mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale, ovvero allo scadere del termine dei sette mesi qualora non sia intervenuto il pagamento da parte dell’INPS, la Banca potrà̀ richiedere l’importo dell’intero debito relativo all’anticipazione al lavoratore che provvederà̀ ad estinguerlo entro 30 giorni dalla richiesta.
Cosa deve fare il datore di lavoro
L’apertura di credito in conto corrente cessa con il versamento da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga ovvero in caso di esito negativo della domanda, anche per indisponibilità̀ delle risorse.
Il lavoratore e il datore di lavoro sono tenuti ad informare tempestivamente la Banca interessata circa l’esito della domanda di trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19.
La Banca che provvede all’anticipazione del trattamento di integrazione salariale, in caso di inadempimento del lavoratore, salvo quanto previsto da parte delle Regioni e Province Autonome ove costituiti “fondi di garanzia”, comunicherà̀ al datore di lavoro il saldo a debito del conto corrente dedicato.
In tal caso, a fronte dell’inadempimento del lavoratore, il datore di lavoro verserà̀ su tale conto corrente gli emolumenti e tutte le componenti retributive spettanti al lavoratore, fino alla concorrenza del debito. Il lavoratore darà preventiva autorizzazione al proprio datore di lavoro e, in via prioritaria rispetto a qualsiasi altro vincolo eventualmente già̀ presente, nei limiti delle disposizioni di legge.
Sussiste la responsabilità̀ in solido del datore di lavoro a fronte di omesse o errate sue comunicazioni alla banca ai sensi della presente convenzione ovvero a fronte del mancato accoglimento - totale o parziale – della richiesta di integrazione salariale per sua responsabilità̀: in tal caso, la Banca richiederà̀ la restituzione dell’importo direttamente al datore di lavoro responsabile in solido, che provvederà̀ entro 30 giorni.
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