Perché la Cig non sarà pagata entro il 15 aprile

Convenzione ABI, Governo e parti sociali: Anticipo cassa integrazione fino a 1.400 euro

L’applicazione delle vigenti normative e disposizioni amministrative rende tecnicamente impossibile che i lavoratori possano ricevere quanto maturato a titolo di ammortizzatore sociale entro il 15 aprile. Inoltre, non tutte le regioni hanno reso operativa la gestione della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD).  Con le attuali procedure di compilazione e invio delle domande di Cassa integrazione messe in funzione da parte dell’INPS, non sarà̀ possibile che milioni di lavoratori italiani possano ricevere, nei tempi annunciati dal Governo, gli importi maturati per Cassa Integrazione con riferimento al mese di marzo. Il termine annunciato dal premier Giuseppe Conte, fissato per il 15 aprile, con riferimento alla liquidazione delle somme da erogare non potrà essere rispettato se non interverranno sostanziali modifiche normative e semplificazioni burocratiche. E’ stata sottoscritta la convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ABI e parti sociali per la definizione di una procedura per l’anticipazione da parte degli istituti bancari dei trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga per l’emergenza Covid- 19, a favore dei lavoratori aventi diritto a tali interventi di sostegno al reddito. L’anticipazione delle somme sarà concessa fino a quando non sarà erogato il trattamento o comunque entro settembre 2020.

Gentili Clienti,

Nella nostra Circolare di ieri 30 marzo 2020 sono state analizzate le varie criticità procedurali che si incontrano nella gestione della cassa integrazione in deroga alle quali va affiancato il tema della capienza dei fondi stanziati per coprire tutte le richieste. Oggi affrontiamo la termini di erogazione e la possibilità di anticipare i tempi di accredito degli importi per i dipendenti. Sono ben le 21 regolamentazioni diverse per la Cassa integrazione in deroga, che recepiscono (e in molti casi derogano) i contenuti del D.L. n.18/2020 e regolamentano i termini di concessione dell’ammortizzatore sociale. Non tutte le Regioni, infatti, sono pronte ad erogare questo strumento di sostegno al reddito dei lavoratori: 5 non hanno ancora sottoscritto l’accordo-quadro con le parti sociali e 13, sebbene l’abbiano firmato, non hanno ancora avviato la procedura.

Convenzione Abi per anticipare la C:I: in deroga ai dipendenti

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ABI e parti sociali hanno sottoscritto, in data 30 marzo 2020, una convenzione che ha per oggetto la definizione di una procedura per l’anticipazione da parte degli istituti bancari dei trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga per l’emergenza Covid- 19, a favore dei lavoratori aventi diritto a tali interventi di sostegno al reddito.

Destinatari

L’anticipazione dell’indennità̀ spettante avverrà̀ tramite l’apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto dalla Banca, per un importo forfettario complessivo pari a 1.400 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale.

L’anticipazione spetta ai lavoratori (anche soci lavoratori, lavoratori agricoli e della pesca) destinatari di tutti i trattamenti di integrazione al reddito introdotti da decreto legge Cura Italia, dipendenti di datori di lavoro che, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19, abbiano sospeso dal lavoro gli stessi a zero ore ed abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga.

Modalità operative

I lavoratori dovranno presentare la domanda ad una delle banche con modalità̀ operative telematiche, al fine di limitare quanto più̀ possibile l’accesso fisico presso le filiali, e adottando condizioni di massimo favore al fine di evitare costi, in coerenza alla finalità̀ ed alla valenza sociale dell’iniziativa.

L’apertura di credito in conto corrente cessa con il versamento da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga ovvero in caso di esito negativo della domanda, anche per indisponibilità̀ delle risorse.

Il lavoratore o il datore di lavoro informeranno tempestivamente la banca interessata circa l’esito della domanda di trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19.

In caso di mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale, ovvero allo scadere del termine dei sette mesi, qualora non sia intervenuto il pagamento da parte dell’INPS, la Banca potrà̀ richiedere l’importo dell’intero debito relativo all’anticipazione al lavoratore che provvederà̀ ad estinguerlo entro trenta giorni dalla richiesta.

A fronte dell’inadempimento del lavoratore, il datore di lavoro verserà̀ su tale conto corrente gli emolumenti spettanti al lavoratore, anche a titolo di TFR o sue anticipazioni, fino alla concorrenza del debito. Il lavoratore darà preventiva autorizzazione al proprio datore di lavoro attraverso la modulistica allegata alla convenzione e in via prioritaria rispetto a qualsiasi altro vincolo eventualmente già̀ presente evitando che sia il datore di lavoro a dover regolare i criteri di prevalenza tra i diversi impegni presenti, nei limiti delle disposizioni di legge.

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