Sospensione mutui prima casa: pronto il nuovo modello
Con la pubblicazione del D.M. 25 marzo 2020, il MEF ha definito i requisiti e le modalità per richiedere la sospensione dei mutui prima casa in corso. Tuttavia, nella pratica gli istituti di credito non erano ancora in grado di operare, mancando una modulistica idonea anche per i lavoratori autonomi e dipendenti cui è stata estesa l’operatività del fondo Gasparrini, in ragione dell’attuale emergenza da Coronavirus. Il MEF ha ora pubblicato il modello, aggiornato e semplificato, per richiedere il beneficio della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi. Il cittadino, in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo, dovrà contattare la banca che ha concesso il mutuo che, dietro presentazione della documentazione necessaria, procederà alla sospensione del finanziamento.
Gentili Clienti,
Con l’art. 54 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) viene prevista l’ammissione ai benefici del Fondo solidarietà mutui prima casa (Fondo Gasparrini) per i lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.
Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Pronto il nuovo modulo
È stato aggiornato e semplificato, rispetto al modello precedente, il modulo utile a presentare la domanda di sospensione del mutuo in riferimento ai mutui contratti per l’acquisto della prima casa, per immobile da adibire ad abitazione principale (fatta eccezione per gli immobili che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).
Il modulo aggiornato “MODULO SOSPENSIONE RATE MUTUO PRIMA CASA” (CHE RIPORTIAMO IN ALLEGATO) , che riporta anche le fattispecie dei beneficiari introdotte di recente, può essere compilato online e inviato all’istituto di credito che ha concesso il mutuo; la banca, a sua volta, procede alla sospensione del finanziamento.
Cosa prevede il decreto attuativo (Presupposti)
Il D.M. 25 marzo 2020, attuativo dell’art. 54, D.L. n. 18/2020, in seguito all’emergenza Covid-19, ha integrato la disciplina del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (fondo Gasparrini) estendendo l’operatività del fondo anche ad altre fattispecie e in particolare, ampliando la platea dei potenziali beneficiari a:
- lavoratori dipendenti con riduzione o sospensione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni
- lavoratori autonomi e professionisti che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019.
Attenzione Per lavoratore autonomo deve intendersi il soggetto la cui attività è ricompresa nell’ambito dell’art. 1, legge n. 81/2017 ossia attività non imprenditoriali. Sono state, quindi, escluse dalla sospensione le imprese e le ditte individuali. Per libero professionista si intende il professionista iscritto agli ordini professionali e quello aderente alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo economico (ai sensi della legge n. 4/2013e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4/2013). |
Si rammenta che la disciplina del fondo Gasparrini, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle finanze, prevede la possibilità, per i titolari di un mutuo fino a 250.000 euro contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.
Restano valide le altre casistiche di temporanea difficoltà economica già precedentemente previste per l’accesso al Fondo per cui le fattispecie contemplate per fruire della sospensione sono le seguenti:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato, con attualità dello stato di disoccupazione;
- cessazione del rapporto di lavoro di cui all’art. 409, numero 3), c.p.c., con attualità dello stato di disoccupazione;
- sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, con attualità dello stato di sospensione;
- riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo con attualità della riduzione di orario;
- morte o riconoscimento di handicap grave di un titolare del mutuo, ai sensi dell'art. 3, comma 3, n. 104/1992, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%.
Nel caso del lavoratore autonomo e del libero professionista:
- riduzione media giornaliera del proprio fatturato rispetto al periodo di riferimento, registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.
Mutuo cointestato
In caso di mutuo cointestato, i requisiti richiesti per fruire della sospensione devono essere posseduti da almeno uno dei cointestatari. In tale ipotesi, tutti gli altri cointestatari sono chiamati ad esprimere il proprio consenso alla pari dei terzi garanti e terzi datori di ipoteca, anche solo con la sottoscrizione del modello da parte di tutti i cointestatari e eventuali terzi garanti o terzi datori di ipoteca.
Inoltre, per il periodo corrispondente allo stato di emergenza per l’evento epidemiologico da Covid-19, tenuto conto delle restrizioni di libero spostamento delle persone, è previsto che il richiedente può dichiarare sotto la propria responsabilità che tali soggetti acconsentono che il richiedente sottoscriva la richiesta di sospensione anche in loro nome e conto.
Per tutte le fattispecie che consentono di accedere al Fondo, fino al termine dell’emergenza sanitaria:
- non è richiesta la presentazione dell’ISEE (cosa che invece in precedenza veniva chiesto);
- può beneficiare della sospensione anche chi ha già fruito in passato della sospensione purché l’ammortamento sia ripreso e pagato regolarmente negli ultimi tre mesi;
- è previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.
L’istanza con la quale si chiede la sospensione fino ad un massimo di 18 mesi, se accettata dall’istituto di credito, può essere revocata dall’interessato che ne ha fatto richiesta in qualunque momento e riprendere, in tal modo, il pagamento ordinario della rata del finanziamento sospeso.
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