MORATORIA STRAORDINARIA – Sospensione Pagamenti rate dei Mutui e dei Finanziamenti
Gentili Clienti,
dopo avervi indicato per grandi linee gli interventi previsti nel Decreto “Cura Italia” , voglio oggi soffermarmi sulle misure di natura finanziaria.
Come già comunicato nelle precedenti nostre circolari giornaliere, tra gli interventi di sostegno per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, è prevista per le micro, piccole e medie imprese la possibilità di sospendere il pagamento delle rate di mutui e finanziamenti fino al 30 settembre 2020 (cosiddetta “Moratoria Straordinaria”).
Come indicato nella nostra Comunicazione di Studio del 19 marzo scorso, per l’applicazione di tali provvedimenti vi invitiamo a rivolgervi direttamente presso il vostro ente finanziatore (istituto bancario, società di leasing, finanziaria, etc.).
Tuttavia, al fini di facilitare e accelerare l’evasione delle pratiche, vi trasmettiamo in allegato i seguenti due documenti da compilare e presentare ai vostri Istituti finanziari al fine della presentazione della domanda di moratoria:
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
- RICHIESTA DI MORATORIA
RIEPILOGO DELLE MISURE FINANZIARIE PREVISTE DAL DECRETO
A seguire vorrei ricordare che la normativa sulle misure di natura finanziaria tocca tre punti importanti (e perciò non solo la Moratoria sopra citata):
- La moratoria dei mutui e dei leasing (art.56)
- La moratoria per i mutui prima casa (art.54)
- L’ampliamento del Fondo di Garanzia per nuove iniezioni di liquidità
Vediamole nel dettaglio:
- La moratoria dei mutui e dei leasing (art.56)
Questo tipo di moratoria, già trattata sopra, riguarda le piccole e medie imprese (e anche i professionisti) e quindi non è applicabile ai finanziamenti concessi a privati non esercenti attività di impresa. Tutte le rate – per mutui, finanziamenti e leasing – in scadenza fino al 30 settembre 2020 sono sospese sino al 30 settembre 2020. Nell’ottica di preservare la liquidità aziendale in un periodo di fermo e di difficoltà nell’avere entrate liquide, il consiglio è quello di sospendere le rate dei mutui aziendali e dei leasing, salvo che dalle vostre previsioni vi sia assoluta certezza che il pagamento alle scadenze ordinarie non comporti negative conseguenze alla liquidità aziendale. La moratoria riguarda sia la quota capitale che interessi, salvo che siate voi a comunicare alla banca o società di leasing di voler sospendere solo la quota capitale. Vi invito quindi a scrivere ai vostri riferimenti bancari la comunicazione in allegato alla presente. L’impresa, al momento dell’inoltro della comunicazione, deve essere in bonis (non deve avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate).
In particolare, non si deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.
La comunicazione (vedi bozze allegate alla presente circolare):
- può essere presentata dalle imprese a partire dal 17 marzo 2020;
- può essere inviata da parte dell’impresa anche via Pec, ovvero attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.
Il Mef (Ministero dell’Economia e delle Finanze) consiglia all’impresa interessata di contattare la banca o l’intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori, poiché nel Cura Italia sono disposte anche altre importanti misure a sostegno delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l’intervento del Fondo di garanzia Pmi (che analizzeremo in questa circolare successivamente).
- La moratoria per i mutui prima casa (art.54) Questo tipo di moratoria riguarda le singole persone fisiche in relazione ai mutui contratti per l’acquisto della prima casa. In sostanza è stato esteso anche ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti i benefici del cd. “Fondo Gasparrini”, che è un fondo di solidarietà istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la Legge n. 244 del 24/12/2007 che all’art. 2, commi 475 e ss.. Il Fondo Gasparrini prevede la possibilità, per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà. Pertanto, anche lavoratori autonomi e liberi professionisti potranno accedere alla sospensione delle rate del mutuo prima casa, senza obbligo di presentazione dell’ISEE, allegando alla richiesta una autocertificazione di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre dell’anno 2019 a seguito delle disposizioni “Emergenza Coronavirus”.
- L’ampliamento del Fondo di Garanzia per nuove iniezioni di liquidità In ultimo, la normativa prevede misure sul funzionamento del Fondo di Garanzia per le piccole e medie sostenere per sostenere nuove operazioni di liquidità aziendale. Tale misura di sostegno che è già stata argomento di esame in precedenti circolari, consiste in una garanzia offerta dallo Stato alle Banche che concedono finanziamenti alle imprese. Tale intervento statale da un lato dovrebbe facilitare la concessione di nuovi finanziamenti (in quanto la banca vede ridursi il rischio di perdita in caso di insolvenza) e dall’altra contenere anche la misura del tasso di interessi connesso (in quanto l’investimento bancario risulta meno rischioso). Qui il tema, a mio avviso, è un po’ delicato. E’ bene chiarire che non stanno regalando soldi, hanno solo previsto facilitazioni nel prestare garanzie statali alle banche che faranno il prestito. Per cui l’impresa va a contrarre un debito che dovrà poi restituire. Io credo che prima di affrontare questo tema, che tra l’altro considero certamente soggettivo in funzione di ogni realtà aziendale, è fondamentale che ogni imprenditore abbia ben chiaro quelle che sono le previsioni di liquidità nell’immediato periodo.