Iscritti agli Ordini Professionali esclusi (o quasi) dal decreto Cura Italia

Siamo ancora nelle prime fasi di interpretazione del decreto n. 18/2020 del 17 marzo 2020, ma dai primi commenti sembrerebbe che i Liberi Professionisti siano pressoché esclusi dalle misure del decreto Cura Italia: i lavoratori autonomi iscritti agli ordini professionali, infatti, non potranno accedere alle principali misure di sostegno dell’economia contenute nel decreto.

A questi soggetti risultano preclusi sia l’accesso alla moratoria sui mutui bancari e i leasing, sia al credito d’imposta sui canoni di locazione dell’immobile adibito a studio professionale.

Strada sbarrata anche alla possibilità di chiedere l’indennità di 600 euro per il mese di marzo.

Nemmeno a fronte di donazioni in denaro ai liberi professionisti potranno essere riconosciuti i bonus fiscali che il decreto prevede per imprese e i privati.

Difficile comprendere le ragioni di una tale esclusione. Non vi è alcun dubbio infatti che anche le categorie professionali stiano subendo gravi conseguenze dalle stringenti misure imposte per evitare la diffusione del Covid-19.

Per alcune attività professionali, quali ad esempio, i medici odontoiatri, l’attività si è ridotta ai minimi termini, mentre più in generale, per tutti gli studi professionali è in corso una fortissima limitazione delle attività con la conseguente perdite di fatturato e di liquidità.

Eppure, nonostante tutto ciò, agli occhi del legislatore i liberi professionisti sono ancora una volta considerati come “figli di un Dio minore”.

Ciò premesso vediamo da quali misure di sostegno sono esclusi i liberi professionisti iscritti in ordini e, più in generale, i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo.

Come sempre, ci riserviamo di comunicarvi tempestivamente ogni eventuale nuova modifica legislativa o circolare ministeriale che possa in qualche modo variare l’interpretazione del decreto qui esposta.

Moratoria finanziamenti e leasing

Il decreto prevede espressamente una serie di misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese. Tra queste quella più importante e più attesa risulta essere ovviamente la moratoria dei pagamenti delle rate dei finanziamenti bancari e dei leasing finanziari.

La norma è rivolta unicamente ai titolari di reddito d’impresa con esclusione, per differenza, dei possessori di reddito di lavoro autonomo.

Per effetto delle disposizioni in oggetto le attività imprenditoriali che hanno subito danni economici in conseguenza dell’emergenza in atto, potranno ottenere, sulla base di apposita richiesta, le seguenti misure di sostegno finanziario:

- impossibilità di revoca per le aperture di credito e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del decreto, da parte della banca o dell’istituto di credito concedente;

- proroga, fino al 30 settembre 2020 e alle medesime condizioni, dei prestiti non rateali con scadenza contrattuale precedente alla suddetta data;

- sospensione fino al 30 settembre 2020 dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, compresi i leasing, con facoltà dell’impresa di richiedere la sospensione dei soli rimborsi in conto capitale.

L’unica misura di sostegno finanziario alla quale possono accedere i liberi professionisti, congiuntamente a tutti gli altri titolari di partita IVA, riguarda la sospensione di 9 mesi per il pagamento dei mutui prima casa.

Questa agevolazione risulta subordinata alla presentazione di una autocertificazione con la quale i lavoratori autonomi attestino di aver perduto, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre del 2019.

Credito d’imposta sui canoni di locazione

Il decreto prevede - per i soli esercenti attività d’impresa - il riconoscimento di un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione del mese di marzo 2020, degli immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Tale credito d’imposta, prosegue la disposizione, potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n.241/1997.

Dalla misura premiale restano escluse le attività che sono state identificate come “essenziali” nel D.P.C.M. 11 marzo 2020, quali, fra le altre, le farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità.

Oltre a ciò, stando alla cristallina formulazione normativa, restano esclusi anche i titolari di redditi di lavoro autonomo. Per questi ultimi non sarà infatti possibile ottenere il credito d’imposta nemmeno nell’ipotesi in cui l’attività professionale venga svolta in uno studio in locazione accatastato in categoria catastale C/1.

Difficile comprendere i motivi di questa ulteriore discriminazione a scapito delle attività professionali.

Attenzione

Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo stanziato pari a 50 milioni di euro. C’è quindi il rischio, concreto, che il credito d’imposta previsto possa risultare, in tutto o in parte, soltanto virtuale.

Indennità una tantum di 600 euro

Per diverse categorie di soggetti il decreto Cura Italia prevede l’assegnazione di un’indennità pari a 600 euro per il mese di marzo 2020.

Le disposizioni in oggetto non brillano per chiarezza espositiva, ma scorrendo anche la relazione di accompagnamento e gli altri documenti di fonte governativa che supportano la manovra, si evince che da tale beneficio sono esclusi i liberi professionisti iscritti agli ordini.

Tale misura agevolativa risulta infatti destinata ai seguenti soggetti:

- liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata INPS;

- operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;

- lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione;

- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente.

Per accedere all’indennità sarà necessario presentare apposita domanda. Essendo stanziato un limite di spesa per ogni categoria, è presumibile che - nel caso in cui le domande superino gli importi previsti -l’indennità verrà ridotta in proporzione.

Come anticipato, l’esclusione dei professionisti iscritti in ordini è desumibile sia dal tenore letterale delle disposizioni che da documenti di fonte governativa. Nello specifico, nel comunicato stampa che accompagna la manovra si legge che l’indennizzo di 600 euro è destinato a una platea di quasi 5 milioni di persone, fra i quali sono compresi i professionisti non iscritti agli ordini, i co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore dello spettacolo, lavoratori agricoli.

Erogazioni liberali a sostegno dell’emergenza da covid-19

Il decreto Cura Italia prevede specifiche agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nello specifico se tali erogazioni in denaro sono effettuate da privati e da enti non commerciali, le stesse saranno detraibili dall’imposta lorda in misura pari al 30%, fino ad un importo massimo di 30.000 euro.

Se invece l’erogazione è effettuata da titolari di reddito d’impresa, gli importi saranno deducibili sia dal reddito d'impresa che dalla base imponibile dell’IRAP.

Nessuna previsione nel caso in cui ad effettuare le donazioni in denaro sia un libero professionista. Nel silenzio della norma si deve pertanto ritenere che anche in questo caso i titolari di redditi di lavoro autonomo siano stati volutamente esclusi dalla possibilità di usufruire dei benefici concessi dalla disposizione in commento.

Accesso al fondo per il reddito di ultima istanza

Una delle poche misure di sostegno dedicate agli iscritti agli ordini professionali che hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica in atto, è quella che prevede la costituzione di un apposito “Fondo per il reddito di ultima istanza”, la cui finalità sarà quella di garantire, a tali soggetti, il riconoscimento di un’indennità, per l’anno 2020.

Le disposizioni attuative per la gestione del Fondo saranno concordate con le associazioni delle Casse professionali cui potrà essere destinata quota parte del Fondo stesso.

Per il resto, come abbiamo potuto vedere, i professionisti restano esclusi dalle principali misure di sostegno contenute nel Cura Italia.

Non resta pertanto che auspicare una revisione dell’assetto normativo durante l’iter di conversione parlamentare del decreto.