Decreto Cura Italia: congedi, bonus baby sitter e permessi per i genitori lavoratori
In questa seconda parte della circolare inerente il Decreto “Cura Italia”, analizziamo i provvedimenti a disposizione dei lavoratori (dipendenti e non) danneggiati dalla chiusura delle scuole e asili.
Il decreto legge Cura Italia, a sostegno dei genitori lavoratori (anche autonomi), a seguito della sospensione del servizio scolastico, prevede la possibilità di usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata, del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi. In alternativa, è prevista l’assegnazione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio sanitario nazionale e le Forze dell’ordine. Aumenta il numero di giorni di permesso mensile retribuito per assistenza disabili gravi e viene equiparata alla malattia la quarantena con sorveglianza attiva e della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
Congedo speciale per i genitori
Il decreto legge Cura Italia prevede la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, genitori, anche affidatari, di figli di età non superiore a 12 anni, di fruire di 15 giorni di specifico congedo a decorrere dal 5 marzo 2020, a seguito della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.
Da notare che il limite di età non si applica con riferimento ai figli portatori di handicap grave.
Tale congedo:
- può essere fruito in maniera continuativa o frazionata;
- è riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni;
- è subordinato alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Per i giorni di assenza a tale titolo è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione.
A decorrere dall’entrata in vigore del decreto legge, è ammessa, per i lavoratori del settore privato, in alternativa al succitato congedo, la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Tale bonus sarà erogato mediante il libretto famiglia di cui al D.Lgs. n. 50/2017.
I genitori, anche affidatari, lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno, invece, diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro, sempre a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.
I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata hanno diritto a fruire, per il periodo in questione, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.
La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
Le modalità, per genitori del settore privato, per accedere al congedo speciale ed al bonus alternativo saranno stabilite dall’INPS sulla base delle domande pervenute nel limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro annui per l’anno 2020. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa, l’INPS procederà al rigetto delle domande presentate
Estensione dei permessi ex lege 104/92
Il Decreto Cura Italia prevede l’incremento dei 3 giorni mensili di permesso ex lege n. 104/92 di ulteriori 12 giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020.
Sorveglianza attiva per i dipendenti privati
Il periodo trascorso dai lavoratori del settore privato in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto (per il settore pubblico l’equiparazione era già stata inserita nel DL del 9 marzo 2020). Per i succitati periodi spetterà al medico curante redigere il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.