Forfetari: come si applicano le nuove regole per fruire del regime?
La causa di esclusione per dipendenti e pensionati
L’art. 1, comma 111, della legge di Stabilità 2016 aveva previsto, a partire dal 2016, una nuova causa ostativa al regime forfetario per gli imprenditori e i lavoratori autonomi che avessero percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente e redditi ad essi assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 TUIR, eccedenti l’importo di 30.000 euro.
Tale previsione era stata abolita dalla legge di Bilancio 2019.
Nell’art. 88, comma 2, lettera d), della legge di Bilancio 2020 è stato ora previsto il ripristino di questa causa ostativa, inserendo nell’art. 1, comma 57, legge n. 190/2014 una nuova lettera d-bis).
La finalità perseguita mediante tale intervento è, evidentemente, quella di evitare che soggetti esercenti attività di lavoro dipendente o assimilate nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario, da cui abbiano ritratto livelli reddituali piuttosto elevati, possano comunque beneficiare del regime in questione per le attività d’impresa, arti o professioni esercitate. Con la reintroduzione di tale disposizione non sarà, però, più “stimolata” l’emersione delle attività svolte “in nero” da lavoratori dipendenti e pensionati
L’Agenzia delle entrate ha chiarito, nella circolare del 4 aprile 2016, n. 10/E, che:
- assumono in ogni caso rilevanza i redditi da pensione, in quanto rientranti tra quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 49, comma 2, lettera a), TUIR;
Il limite di 20.0000 euro previsto per il sostenimento di spese per dipendenti e collaboratori e la causa ostativa collegata alla percezione di redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti 30.000 euro comporteranno l’esclusione dal regime forfetario di numerosi contribuenti.