Corrispettivi giornalieri da commercio elettronico esonerati dall’invio telematico
Dall’Agenzia delle Entrate - 19 Giugno 2019 Ore 18:59
I corrispettivi derivanti dal commercio elettronico continuano ad essere esonerati dall’obbligo di invio telematico dei corrispettivi mentre devono essere annotati nel registro. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 198 del 2019. Il Ministero dell’Economia e delle finanze, nell’individuare gli esoneri dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica, ha previsto che - in fase di prima applicazione - l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non si applichi alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi.
Con la risposta a interpello n. 198 del 19 giugno 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni in tema di trasmissione telematica dei corrispettivi.
Il decreto legislativo riguardante la trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i soggetti che effettuano commercio al minuto memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
Il nuovo obbligo:
- è anticipato al 1° luglio 2019 per coloro che hanno un volume d’affari superiore a 400.000 euro annui;
- sostituisce la registrazione dei corrispettivi, che resta comunque possibile su base volontaria;
- sostituisce le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, prima declinato attraverso ricevuta fiscale o scontrino fiscale, fermo restando l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.
Le nuove disposizioni in tema di invio telematico dei corrispettivi non inficiano le regole generali in tema di IVA per cui se l'operazione di vendita si configura come commercio elettronico indiretto, in quanto la transazione commerciale avviene on line, la stessa è assimilabile alle vendite per corrispondenza, che esonera l’operazione da qualunque obbligo di certificazione, salvo l’obbligo di emissione della fattura se richiesta dal cliente.
Inoltre, il D.M. 10 maggio 2019 del Ministero dell’Economia e delle finanze ha individuato specifici esoneri dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica, disponendo che in fase di prima applicazione, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non si applica alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi.
Ne consegue che i corrispettivi derivanti dal commercio elettronico continuano ad essere esonerati dall’obbligo di invio telematico dei corrispettivi mentre devono essere annotati nel registro, ferma l'istituzione di quello per le fatture eventualmente emesse.