Contratto di apprendistato: un mix di agevolazioni per le imprese che ne fanno ricorso
L’apprendistato resta una delle tipologie contrattuali più utilizzate da parte dei datori di lavoro che assumono giovani. Nonostante gli obblighi formativi che i datori di lavoro sono tenuti a rispettare, la stipulazione di questo contratto offre una serie di agevolazioni che lo rendono particolarmente conveniente. Alla contribuzione ridotta, prevista per l’intera durata del periodo formativo, si aggiungono, infatti, altri benefici di natura fiscale, normativa ed economica, riservati esclusivamente all’apprendistato. Inoltre, anche nel 2019, è possibile cumulare tali incentivi con le agevolazioni contributive previste nel caso di conferma in servizio dell’apprendista con prosecuzione del rapporto a tempo indeterminato.
Il contratto di apprendistato è un contratto a tempo indeterminato, a causa mista (lavoro e formazione) di durata non inferiore a 6 mesi.
I giovani di età inferiore a 30 anni possono essere assunti con contratto di apprendistato. In particolare:
1) i giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni, possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale che ha una durata non superiore a 3 anni (4 anni in caso di diploma professionale quadriennale). Una ulteriore proroga di un anno è possibile:
- per gli assunti che abbiano conseguito la qualifica triennale o il diploma quadriennale;
- in caso di mancato conseguimento della qualifica o diploma dopo l’anno integrativo.
2) i giovani di età compresa tra i 18 (17 se in possesso di qualifica professionale) e i 29 anni, possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante che ha una durata non superiore a 3 anni (5 anni per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano e individuati dal contratto collettivo);
3) i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore o del diploma professionale, possono essere assunti con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca la cui durata è stabilita dalle regioni e dalle province autonome.
Incentivi contributivi
Al rapporto di lavoro in apprendistato è riservato un regime contributivo speciale, ad aliquota ridotta, che non costituisce sgravio e dunque non sottende alla disciplina in materia di regolarità contributiva né de minimis.
La contribuzione dovuta all’INPS, che include anche la copertura del premio assistenziale, varia in base alla dimensione dell’azienda che assume:
- i datori di lavoro con un numero di dipendenti pari o inferiore a 9, hanno un’aliquota contributiva pari all’1,5% il primo anno, al 3% il secondo anno, al 10% dal terzo anno (ridotta al 5% per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale);
- i datori di lavoro con un numero di dipendenti superiore a 9, hanno una aliquota contributiva pari al 10%. Per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, l’aliquota contributiva è ridotta nella misura del 5%
Alle suddette aliquote contributive si aggiunge la contribuzione per l’assicurazione sociale per l’impiego, pari all’1,31% della retribuzione imponibile dell’apprendista.
L’incentivo contributivo è mantenuto per un ulteriore anno in caso di prosecuzione del rapporto al termine del periodo di apprendistato. Si precisa che, nei 12 mesi successivi alla trasformazione del contratto, anche del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (che dà luogo all’ulteriore riduzione al 5%) l’aliquota contributiva è del 10%.
Con riferimento ai contratti di apprendistato di primo livello:
- a) non trova applicazione il contributo di licenziamento;
- b) l’aliquota contributiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, è ridotta alla misura del 5%;
- c) è riconosciuto lo sgravio totale dell’aliquota di finanziamento della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), nella misura dell’1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nonché del contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, oggi destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Grazie alla legge di Bilancio 2018, è inoltre previsto un ulteriore incentivo contributivo in caso di prosecuzione del contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato con giovani under 30, che consiste nell’esonero dal versamento del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di € 3.000 annui, per un periodo massimo di 12 mesi.
Incentivi economici
L’apprendista può essere sottoinquadrato fino a due livelli inferiore rispetto a quello spettante, in applicazione del CCNL, ai lavoratori adibiti alle medesime mansioni o, in alternativa, può essere stabilita una retribuzione in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio
Inoltre, nel contratto di primo livello, la retribuzione dell’apprendista è pari a:
- zero per le ore in cui il giovane è impegnato nella formazione presso l’ente formativo;
- il 10% del valore della retribuzione che gli sarebbe dovuta per le ore di formazione presso il datore di lavoro, fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi;
- la misura previsa dai CCNL per il sotto-inquadramento o dalla percentualizzazione per le ore di effettivo lavoro.
Incentivi normativi e fiscali
Gli apprendisti non rientrano nel computo dei dipendenti per l’applicazione di particolari normative e istituti contrattuali.
Le parti possono liberamente recedere dal contratto, con preavviso, al termine del periodo di apprendistato. Il costo degli apprendisti è escluso dalla base per il calcolo dell’IRAP.
Limiti numerici
Per evitare abusi e uso improprio del contratto di apprendistato, il legislatore ha introdotto dei limiti numerici alle assunzioni con questo tipo di contratto.
Il numero massimo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere in generale deve rispettare il rapporto di 3 a 2 rispetto al personale specializzato. I limiti sono diversi in rapporto al numero di operai qualificati o specializzati in servizio presso il datore di lavoro:
- da 0 a 3: è possibile assumere fino a 3 apprendisti;
- da 4 a 9: è possibile assumere fino al 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio
- oltre 9: è possibile assumere apprendisti in rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio.
Inoltre il datore di lavoro con almeno 50 dipendenti, per procedere ad assunzioni in apprendistato professionalizzante deve rispettare una soglia minima di prosecuzione di precedenti contratti di apprendistato stipulati negli ultimi 36 mesi , pari ad almeno il 20%.
Sanzioni
Nel caso di inadempimento nella erogazione della formazione a suo carico, di cui egli sia esclusivamente responsabile, tale da impedire la realizzazione delle finalità proprie delle singole tipologie di contratto di apprendistato, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta in relazione al livello di inquadramento che avrebbe raggiunto l’apprendista al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%.
Se il contratto manca della forma scritta o manca del piano formativo individuale, che deve essere predisposto entro 30 giorni dall’avvio dell’attività lavorativa, nonché nel caso di violazione delle previsioni della contrattazione collettiva, quali il divieto di retribuzione a cottimo, la possibilità̀ di inquadramento fino a due livelli inferiori, la presenza di un tutor o referente aziendale, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro (da 300 a 1.500 euro in caso di recidiva).