Redditi di un pensionato in Portogallo
Da alcuni anni il Portogallo ha predisposto un ricco pacchetto di incentivi per pensionati altospendenti disposti a trasferirsi nel Paese iberico. Tra questi spicca un’esenzione fiscale decennale. Anche per tale motivo, molti pensionati italiani si sono trasferiti in Portogallo. Infatti i pensionati INPS, in presenza di convenzione, pagano le imposte solo nel Paese di residenza. Con il recente interpello n. 35/2019, un ex agente ha scritto all’Amministrazione Finanziaria per avere alcune conferme. L’Agenzia ha risposto esaurientemente con una sorta di miniguida per pensionati in cerca di Paradisi fiscali. Nella risposta dell’Agenzia si legge che la nozione di residenza fa riferimento non solo a quella anagrafica, ma anche al domicilio e alla dimora. Per la legislazione italiana, il trasferimento è efficace nell’anno in cui viene a mancare la residenza italiana (nelle tre configurazioni) per la maggior parte del periodo d’imposta. Quindi per i trasferimenti finalizzati nella seconda metà dell’anno. L’Agenzia ricorda che, anche in questo caso, il pensionato (titolare di pensione privata) rimane soggetto all’obbligo dichiarativo italiano in relazione a taluni redditi tra i quali quelli immobiliari ma non solo. L’ex agente, infatti, è tenuto a dichiarare in Italia i redditi derivanti dall’indennità di fine rapporto in relazione alle somme maturate nel corso della permanenza in Italia, anche se incassate successivamente. Infatti gli accordi richiamati nella convenzione devono essere analizzati in relazione alla legislazione cui si applica la convenzione. L’indennità di fine rapporto è considerata in Italia reddito da lavoro autonomo e, quindi, reddito professionale ai fini della convenzione. Il criterio di attribuzione della potestà impositiva, quindi, è quello della residenza nel corso dell’intera vita del contribuente e non solo nel momento puntuale dell’incasso: l’Agenzia ritiene quindi sia dovuta la tassazione dell’indennità maturata in Italia per il periodo in cui l’agente è stato residente in Italia, con un criterio del tutto simile a quello applicato al TFR dei lavoratori dipendenti. I redditi pensionistici, invece, sono assoggettati a tassazione in Portogallo, dove il pensionato risiede; l’Italia dovrà sgravare da ritenute gli importi pagati. In sostanza, il contribuente trasferito in Portogallo incassa il lordo, poiché la tassazione si applica solo in Portogallo, dove il pensionato residente beneficia dell'esenzione decennale. Se INPS ed ENASARCO avessero assoggettato la pensione a ritenuta (eventualità non rara, anche perché nei primi mesi gli enti possono ignorare la particolare situazione del contribuente) il rimborso delle ritenute va richiesto con istanza al Centro Operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara.