GUIDA ALLA FATTURAZIONE NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO
Sono molteplici gli aspetti da considerare per una corretta fatturazione con l’estero.
A seguire saranno elencate le diverse casistiche con le rispettive regole:
VENDITE BENI A CLIENTI EXTRA-UE
ESPORTAZIONE DIRETTA ossia il caso in cui il trasporto o la spedizione dei BENI ceduti a un soggetto EXTRA-UE (indifferentemente soggetto Iva o consumatore finale privato) venga effettuato direttamente dal CEDENTE (che avrà la relativa prova d’uscita delle merce dal territorio italiano. ATTENZIONE: l’azienda italiana dovrà conservare la bolletta doganale di ingresso dei beni nel Paese estero. In questo caso l’operazione è un’esportazione diretta non imponibile Iva ai sensi dell’articolo 8, comma 1 lettera a) del D.pr. 633/72.
ESPORTAZIONE INDIRETTA ossia il caso in cui il trasporto o la spedizione dei BENI ceduti ad un soggetto EXTRA-EU sia effettuata a cura del cessionario non residente (cliente estero) o per suo conto (magari attraverso un vettore da lui incaricato).In tal caso possiamo avere due situazioni:
Se la spedizione della merce avviene entro 90 giorni dalla consegna e il cessionario estero consegna al cedente italiano la bolletta doganale che provi l’entrata dei beni nel paese extracomunitario del cliente, la cessione è non imponibile ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera b) del D.p.r. 633/72.
Se invece il cliente estero non consegna la bolletta doganale timbrata al cedente italiano, quest’ultimo dovrà regolarizzare l’operazione con l’applicazione dell’imposta e conseguente versamento dell’Iva dovuta (in altri termini dovrà provvedere all’emissione della nota di accredito a storno della prima fattura e conseguente emissione della fattura con Iva).
CESSIONE DI BENI A CONSUMATORI PRIVATI IN ITALIA ossia il caso in cui il cliente privato estero ritiri direttamente in Italia i beni acquistati. Anche in questo caso avremo due alternative:
Si può emettere fattura non imponibile ai sensi dell’art. 38-quater del D.p.r. 633/72 a patto però che i beni siano di uso personale, di importo superiore a € 154,94 e siano trasportati nei bagagli personali fuori dalla UE entro il terzo mese successivo a quello dell’effettuazione dell’operazione, Per dimostrare l’esistenza dei requisiti sopra esposti è necessario che il cliente privato estero restituisca al cedente italiano la fattura vistata dall’Ufficio Doganale di uscita dalla Comunità Europea entro il quarto mese successivo all’effettuazione dell’operazione. In alternativa, la fattura può essere emessa con l’Iva contestualmente alla vendita.
VENDITE BENI A CLIENTI COMUNITARI
CESSIONE INTRACOMUNITARIA ossia la cessione di BENI a favore di clienti BUSINESS (possessori di partita Iva comunitaria). In tal caso l’operazione è in regime di reverse charge ai sensi dell’art. 41 D.L. 331/93.
CESSIONE VERSO PRIVATI COMUNITARI. In tal caso l’operazione è soggetta ad Iva.
CESSIONE DI SERVIZI A CLIENTI PRIVATI ESTERI
PRESTAZIONE DI SERVIZI GENERICI B2C. Nel caso di servizio reso nei confronti di un soggetto privato (UE o ExtraUE), secondo la regola dettata dall’art. 7-ter il servizio deve essere tassato nel Paese del prestatore, quindi l’operatore italiano emetterà fattura con l’applicazione dell’IVA.
CESSIONE DI SERVIZI A CLIENTI BUSINESS ESTERI
PRESTAZIONE DI SERVIZI GENERICI B2B (ossia verso operatori economici). Nel caso in cui la controparte sia un soggetto passivo IVA residente in un altro Stato UE (iscritto al VIES) o EXTRA-UE allora, data la regola generale, che prevede la tassazione del servizio nello Stato del committente, l’operatore italiano dovrà emettere fattura senza l’applicazione dell’IVA, con la dicitura di “inversione contabile” (oggi conosciuta anche come “reverse charge”) e l’eventuale riferimento normativo (“art. 7-ter D.p.r. n. 633/1972”).