PACE FISCALE

Un pacchetto ricco di condoni

Sulla base della bozza del Decreto fiscale aggiornata al 20/10, pubblicata dalle riviste specializzate, sono diverse le nuove sanatorie previste dal Governo con il decreto collegato alla Legge di Bilancio 2019. Per l’ufficialità delle disposizioni occorre ovviamente attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ma, considerata l’elevata importanza di tali disposizioni e il loro impatto fiscale nell’immediato futuro, si ritiene utile un pratico riepilogo.

 Definizione agevolate

1) Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (PVC): Il contribuente che vorrà regolarizzare le violazioni constatate nei verbali consegnati entro la data di entrata in vigore del D.l. fiscale, potrà farlo presentando la relativa dichiarazione integrativa entro il 31.05.2019, secondo modalità che saranno stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Sarà possibile regolarizzare solo le posizioni per le quali, alla data di entrata in vigore del D.l. fiscale, non sia stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio. Le imposte che risulteranno dalla dichiarazione integrativa presentata saranno versate senza applicazione di sanzioni e interessi. E’ esclusa la possibilità di compensazione. La definizione si considererà perfezionata con la presentazione della dichiarazione entro il 31.05.2019 e il versamento, sempre entro la stessa data, delle imposte dovute, in un’unica soluzione o come prima rata. Sarà possibile, infatti, rateizzare l’importo dovuto in un massimo di 20 rate trimestrali d pari importo.

2) Definizione agevolata di avvisi di accertamento, di rettifica, di liquidazione e atti di recupero notificati entro la data di entrata in vigore del Decreto fiscale, non impugnati e ancora impugnabili entro la stessa data. La definizione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute per le sole imposte, senza sanzioni né interessi. Il versamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto fiscale, in un’unica soluzione o come prima rata. Sarà possibile rateizzare l’importo dovuto in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. 

Rottamazione ter

3) Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione (c.d. rottamazione-ter): i debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, potranno essere estinti senza sanzioni né interessi purché il contribuenti:

  • manifesti tale volontà di definizione presentando apposita istanza entro il 30.04.2019;
  • versi l’importo dovuto entro il 31.07.2019. Il versamento potrà avvenire in un’unica soluzione o in un numero massimo di 10 rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31.7 e il 30.11 di ciascun anno dal 2019.

Le somme eventualmente già versate, che si riferiscono a debiti definibili attraverso la procedura agevolata, si intendono acquisiti e non sono pertanto rimborsabili.

Stralcio dei debiti fino a mille Euro

4) Stralcio dei debiti fino a mille Euro: i debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2010, di valore residuo fino a mille Euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) alla data di entrata in vigore del Decreto fiscale, saranno automaticamente annullati. L’annullamento sarà effettuato alla data del 31.12.2018.

 Liti pendenti

5) Definizione agevolata liti pendenti: le controversie con le Entrate che, alla data di entrata in vigore del Decreto fiscale risultano pendenti in ogni stato o grado di giudizio, potranno essere definite pagando un importo pari al valore della lite. In caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data di entrata in vigore del Decreto fiscale, il pagamento potrà avvenire nella misura del:

  • 50% del valore della lite, in caso di soccombenza nella pronuncia di 1° grado;
  • 20% del valore della lite, in caso di soccombenza nella pronuncia di 2° grado.

La definizione si intende perfezionata con la presentazione della domanda entro il 31.05.2019, e con il versamento- entro la stessa data- degli importi dovuti, in unica soluzione o prima rata. E’ ammesso il pagamento rateale per gli importi dovuti che superano i mille Euro, in un massimo di 20 rate trimestrali, scadenti (per quelle successive alla prima) il 31/8, 30/11, 28/02 e 31/05 di ciascun anno a partire dal 2019.

 Dichiarazione integrativa speciale

6) Dichiarazione integrativa speciale: fino al 31.05.2019 i contribuenti potranno correggere errori o omissioni delle dichiarazioni presentate entro il 31.12.2017 ai fini delle imposte dirette, relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, ritenute e contributi previdenziali, Irap ed Iva. L’integrazione avverrà presentando una dichiarazione integrativa speciale, e versando gli importi dovuti. L’integrazione sarà possibile entro il limite di 100mila Euro di imponibile annuo, e purché non superi di oltre il 30% quello già dichiarato. Sul maggiore imponibile si applicheranno, per ciascun periodo d’imposta:

  • un’imposta sostitutiva del 20%;
  • un’aliquota media per l’IVA risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili e il volume d’affari dichiarato. Nei casi in cui sia impossibile determinare l’aliquota media si potrà applicare l’aliquota ordinaria.

Le somme dovute dovranno essere versate, senza possibilità di compensazione, entro il 31.07.2019 in un’unica soluzione. In alternativa sarà possibile il pagamento rateale, in tal caso la prima rata dovrà essere versata entro il 30.09.2019. 

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