Split payment, cambio di rotta per i professionisti
Pubblicato sulla G.U. 13.07.2018, n. 161, il D.L. n. 87/2018, c.d. “decreto Dignità”, in vigore dal 14.07.2018, contenente
una serie di novità a carattere fiscale.
Tra queste, l'art. 12, c. 1 del decreto Dignità introduce il nuovo c. 1-sexies, art. 17-ter D.P.R. n. 633/1972, in base al
quale non trova più applicazione lo split payment sui compensi relativi a prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta
alla fonte a titolo d’acconto o d’imposta, ex art. 25 D.P.R. 600/1973.
L’esclusione dalla scissione dei pagamenti interessa i professionisti che operano con le Pubbliche Amministrazioni, con
le loro controllate e con le società quotate al Ftse Mib, mentre non dovrebbe riguardare gli agenti, mediatori e
rappresentanti, le cui provvigioni scontano la ritenuta d’acconto di cui all'art. 25-bis, D.P.R. 600/1973.
Di fatto, la nuova disposizione ripristina l’esonero dallo split payment per le fatture emesse da lavoratori autonomi,
che era stato abolito da luglio 2017.
Le esclusioni si applicano alle operazioni per le quali sono emesse fatture successivamente al 14.07.2018 (data di
entrata in vigore del decreto Dignità).
Per le fatture emesse fino al 14.07.2018, la scissione dei pagamenti continua ad applicarsi, ancorché a tale data non
sia ancora intervenuto il pagamento della fattura.
In base a questa norma che dispone il ritorno al passato, il professionista non riporterà più sulla fattura la dicitura
“scissione dei pagamenti” con il richiamo alla relativa disposizione di legge (art. 17-ter, D.P.R. 633/72), esporrà l’imposta
sul documento e liquiderà l’Iva all'Erario; il cliente, al momento del pagamento, tratterrà la ritenuta, pagherà l’Iva e la
porterà in detrazione nella propria liquidazione.
È bene ricordare che il professionista, qualora emetta la fattura nei confronti di Pubbliche Amministrazioni che rientrano
nel perimetro di cui all'art. 6, c. 5 D.P.R. 633/1972 (Comuni, Regioni, Asl, ecc.), può versare l’Iva al momento del
pagamento della fattura, purché sulla stessa sia riportata la dicitura “fattura a esigibilità differita”. Inoltre, al
professionista, per non anticipare l’Iva, rimane pur sempre la possibilità di emettere l’avviso di parcella che solo al
momento dell’effettivo pagamento verrà sostituito con l’emissione della fattura definitiva.
In merito alle note di variazione emesse successivamente al 14.07.2018, bisogna distinguere se sono in aumento o in
diminuzione.
Rifacendoci alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E/2015, si può affermare che l’emissione delle note di
variazione in aumento debba seguire comunque le regole ordinarie, anche se la fattura originaria era stata emessa
seguendo il meccanismo dello split payment; mentre per le note di variazione in diminuzione si deve fare riferimento
alle modalità con le quali la fattura originaria è stata emessa, con tutti i problemi del caso legati alla tempistica e ai
soggetti interessati.
L’abolizione dello split payment per i professionisti semplifica la loro fatturazione, ma li espone all'eventuale ritardo di
pagamento del committente, che potrebbe comportare l’anticipo di somme non ancora incassate a titolo di liquidazione
Iva.