Benefici contributivi a confronto
Assumere un giovane: apprendistato o sgravio triennale, cosa scegliere?
Aumenta la complessità, per imprese e professionisti, nell’analisi e nella valutazione dei benefici normativi, contributivi e fiscali per identificare il contratto di lavoro più vantaggioso e adatto alle esigenze specifiche. Per esempio, se si vuole assumere un giovane, la legge di Bilancio 2018 propone un nuovo sgravio contributivo strutturale per l’assunzione di lavoratori under 35. In aggiunta, resta in vigore il regime contributivo di favore per il contratto di apprendistato professionalizzante. Ponendo le due opzioni a confronto, emergono interessanti evidenze.
Cresce l’impegno del legislatore in favore della “occupabilità” dei giovani disoccupati: dal 2018 un nuovo incentivo all’assunzione di under 35 si pone come alternativa al più classico - e rodato - regime contributivo di favore già previsto per il contratto di apprendistato professionalizzante.
Appare subito evidente la volontà, o per meglio dire la necessità, di innalzare la definizione di “giovane”, che, soltanto per il 2018, si estende - per un quinquennio - oltre il limite dei 30 anni di generale riferimento. La legge di Bilancio 2018, inoltre, introduce un regime contributivo premiale per i datori di lavoro che confermano in forza il giovane apprendista qualificato.
Si tratta di due regimi incentivanti che, seppure possano in qualche modo apparire paralleli e sovrapponibili, in realtà mantengono un elemento di distinzione particolarmente rilevante: il regime contributivo collegato all’apprendistato, non costituendo uno sgravio in senso proprio, non richiede la sussistenza, in capo al datore di lavoro, dei requisiti per la fruizione degli sgravi né della regolarità contributiva.
I due regimi a confronto
Apprendistato |
Sgravio 2018 |
|
Limite di età |
30 |
35 |
Durata |
3/5 + 1 + 1 anni |
3 anni |
DURC |
NO |
SI |
Retribuzione ridotta |
SI |
NO |
Contribuzione INAIL |
NO |
SI |
Computabilità |
NO |
SI |
Tetto massimo sgravio |
NO |
SI |
Contribuzione e regime di favore per contratto di apprendistato
Per l’intera durata del contratto di apprendistato, ovvero per 3 o 5 anni, la contribuzione dovuta dal datore di lavoro è pari al 10%, cui si aggiunge l’1,61% a finanziamento della NASpI, della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, unitamente all’aliquota ridotta posta in capo al lavoratore, pari al 5,84%.
Inoltre, i datori di lavoro che occupano fino ad un massimo di 9 lavoratori a tempo indeterminato hanno diritto ad una ulteriore riduzione dell’aliquota che scende all’1,5% per i primi 12 mesi e al 3% per il secondo anno.
N.B. Il requisito dimensionale deve essere verificato unicamente all’atto dell’assunzione: l’applicazione dell’aliquota ridotta è consentita per l’intero arco temporale previsto dalla legge anche se il numero dei dipendenti supera il limite di 9 unità.
La retribuzione corrisposta all’apprendista può essere determinata abbassando l’inquadramento di due livelli, in base a quanto stabilito dai CCNL. Inoltre, la contrattazione collettiva, nazionale territoriale od aziendale può stabilire una forma retributiva “percentualizzata” rispetto al trattamento economico finale e progressiva nell’ammontare.
Gli apprendisti, infine, non vengono computati ai fini della determinazione della dimensione aziendale per l’applicazione di particolari istituti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
Sgravio 2018
La legge di Bilancio per il 2018 ha introdotto un nuovo sgravio in favore dei datori di lavoro privati che assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti: la contribuzione INPS viene ridotta del 50% per un periodo massimo di 36 mesi.
N.B. I giovani assunti non devono mai essere stati occupati a tempo indeterminato.
L’applicazione di questo incentivo non ha scadenza, trattandosi di un beneficio strutturale, e riguarda dunque non soltanto le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre di quest’anno ma anche, nel rispetto dei requisiti dettati dalla legge, i periodi futuri, seppure con una restrizione del requisito anagrafico che, dal 2019 in poi, viene abbassato a 30 anni, allineandosi di fatto a quello già previsto per l’apprendistato.
Il limite massimo annuo di fruizione dello sgravio si attesta a 3000 euro su base annua, penalizzando dunque le assunzioni effettuate con livelli retributivi elevati o le eventuali prestazioni retribuite con le dovute maggiorazioni per lavoro straordinario o notturno.
Nel caso di contratto a tempo parziale tale limite deve essere riproporzionato tenendo conto dell’orario settimanale del contratto individuale rispetto al normale orario di lavoro previsto dal contratto collettivo per un lavoratore a tempo pieno.
La disciplina del nuovo “sgravio giovani” prevede inoltre che il datore di lavoro, nei 6 mesi successivi all’assunzione, non possa procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con le agevolazioni, pena la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Costo del lavoro triennale - Tabella comparativa
N.B. Si prende a riferimento il liv. 4 del CCNL metalmeccanica industria
Apprendistato fino a 9 dip. |
Apprendistato oltre 9 dip. |
Sgravio 2018 |
|
Retribuzione |
16.092 |
16.092 |
17.511 |
Contribuzione INPS |
500 I anno 742 II anno 1.868 III anno |
1.868 |
2.451 |
Contribuzione INAIL |
0 |
0 |
400 |
TFR |
1.192 |
1.192 |
1.297 |
Ratei |
1.259 |
1.259 |
1.319 |
Costo intero periodo di incentivazione |
53.837 |
56.331 |
62.902 |
Dai dati esemplificativi suesposti appare evidente che il contratto di apprendistato si presenta più vantaggioso, sotto il profilo sia contributivo che normativo, dello sgravio ex legge di Bilancio.
Il vantaggio aumenta ulteriormente con riferimento al settore artigiano, in cui l’applicazione del regime contributivo ridotto arriva ad una durata di 5 anni, anziché fermarsi ad un triennio.
Cumulabilità delle agevolazioni
La legge di Bilancio 2018 stabilisce che, alle aziende che convertono un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, si applica, per un anno, lo sgravio contributivo del 50% dei contributi previdenziali INPS, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL e fino ad un tetto massimo annuo di 3.000 euro. Si tratta anche in questo caso di una misura strutturale, ma la cumulabilità delle due agevolazioni spetta unicamente a condizione che l’apprendista non abbia compiuto 35 anni, se in corso di anno 2018, 30 anni a partire dal 2019.
L’arco temporale di fruizione decorre in realtà dal tredicesimo mese successivo alla conferma del rapporto di lavoro, in quanto i primi 12 mesi sono contribuiti al 10% già in base all’apparato normativo previgente in materia di apprendistato.
L’applicazione dello “sgravio giovani” segue la completa fruizione del regime contributivo ordinariamente previsto per l’apprendistato, come esemplificato nello schema che segue:
- Durata periodo apprendistato: 3 o 5 anni
- Contribuzione ridotta post qualifica da apprendistato (a prescindere dall’età anagrafica): 12 mesi
- Sgravio 50% per prosecuzione del rapporto a tempo indeterminato (se età inferiore a 35 anni): 12 mesi
Esempi
Caso 1 Data di nascita apprendista: 30/07/1995 Assunzione con contratto di apprendistato settore industria: 01/06/2014 Qualifica apprendista: 31/05/2017 Ulteriore periodo contribuzione ridotta al 10%: fino al 31/05/2018 Sgravio 50% Legge di bilancio 2018: fino al 31/05/2019 |
Caso 2 Data di nascita apprendista: 30/07/1983 Assunzione con contratto di apprendistato settore industria: 01/06/2014 Qualifica apprendista: 31/05/2017 Ulteriore periodo contribuzione ridotta al 10%: fino al 31/05/2018 Sgravio 50% Legge di bilancio 2018: NO (età maggiore di 35 anni al 31/05/2018) |