Lavoratori domestici: dall’INPS i contributi dovuti nel 2018
Determinate le fasce di retribuzione - 31 Gennaio 2018
L’INPS ha comunicato gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2018 per i lavoratori domestici. La circolare n. 15 del 2018 determina anche i coefficienti di ripartizione da applicare nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. Per i contratti a termine continua ad applicarsi il contributo addizionale.
L’INPS con la circolare n. 15 del 29 gennaio 2018 ha reso noti gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2018 per i lavoratori domestici a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati tra il periodo gennaio 2016-dicembre 2016 ed il periodo gennaio 2017-dicembre 2017, accertata nella misura del 1,1%.
Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, previsto dall’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, pari all’ 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.
Le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2018 per i lavoratori domestici
Lavoratori italiani e stranieri a tempo indeterminato (senza contributo addizionale) |
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Retribuzione oraria |
Importo contributo Inps orario |
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Effettiva |
Convenzionale |
Comprensivo quota CUAF |
Senza quota CUAF (1) |
fino a € 7,97 oltre € 7,97 fino a € 9,70 oltre € 9,70 |
€ 7,05 € 7,97 € 9,70 |
€ 1,41 (0,35) (2) € 1,59 (0,40) (2) € 1,94 (0,49) (2) |
€ 1,42 (0,35) (2) € 1,60 (0,40) (2) € 1,95 (0,49) (2) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali |
€ 5,13 |
€ 1,02 (0,26) (2) |
€ 1,03 (0,26) (2) |
(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
Lavoratori italiani e stranieri con contributo addizionale (da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato)
Retribuzione oraria |
Importo contributo Inps orario |
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Effettiva |
Convenzionale |
Comprensivo quota CUAF |
Senza quota CUAF (1) |
fino a € 7,97 oltre € 7,97 fino a € 9,70 oltre € 9,70 |
€ 7,05 € 7,97 € 9,70 |
€ 1,51 (0,35) (2) € 1,70 (0,40) (2) € 2,07 (0,49) (2) |
€ 1,51 (0,35) (2) € 1,71 (0,40) (2) € 2,08 (0,49) (2) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali |
€ 5,13 |
€ 1,10 (0,26) (2) |
€ 1,10 (0,26) (2) |
(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.