Dal 2018 benefici strutturali per assunzione giovani
La nuova legge di Bilancio porta in dote agevolazioni contributive per l'assunzione di lavoratori con meno di 30 o 35 anni, purché mai occupati a tempo indeterminato in precedenza.
L’agevolazione contributiva per l’assunzione di giovani lavoratori mai occupati a tempo indeterminato diventa, con la Legge di Bilancio per il 2018, strutturale. Questo è quanto si evince dall'art. 1, cc. 100-108 della L. 205/2017, con cui si prevede la concessione di sgravi contributivi, al fine di promuovere l’occupazione stabile, a favore di quei datori di lavoro che, a decorrere dal 1.01.2018, assumono giovani lavoratori.
Il datore di lavoro privato potrà così beneficiare, per un periodo massimo di 36 mesi, dell’esonero dal versamento nella misura del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 3.000 € annui ripartiti su base mensile.
Per fruire dell’agevolazione, il datore di lavoro dovrà assumere dei giovani la cui età, alla data della prima assunzione, sia inferiore a 35 anni (dal 2019 il limite scenderà a non più di 30 anni di età) e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato, né con il medesimo datore di lavoro, né con altri datori.
È opportuno precisare che non impedisce il godimento del beneficio un precedente rapporto di apprendistato, ancorché sia da considerarsi a tempo indeterminato, svolto presso altro datore di lavoro e non proseguito in rapporto a tempo indeterminato.
Lo sgravio spetta anche nei casi di conversione, successiva al 1.01.2018, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione.
Non è invece applicabile ai rapporti di lavoro domestico e all'apprendistato in qualsiasi forma.
La norma concede la possibilità della cosiddetta “portabilità dell’esonero” che consiste, nelle ipotesi in cui il lavoratore abbia parzialmente fatto fruire l’esonero a un precedente datore di lavoro, nella possibilità per il nuovo datore di lavoro di vedersi riconoscere il beneficio per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.
Un'ulteriore novità consiste nella possibilità di applicare lo sgravio, per un massimo di 12 mesi e nel limite di 3.000 € su base annua, anche nei casi di prosecuzione, dal 1.01.2018, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione.
In ultimo si ricorda che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero, effettuato nei 6 mesi successivi all'assunzione agevolata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.