Tassazione dividendi |
Il Sole 24Ore 21.12.2017 p. 39 |
Sulle somme percepite a titolo di dividendo dal 1.01.2018, il disegno di legge di Bilancio prevede che si applichino le nuove regole sui dividendi percepiti dalle persone fisiche, con la totale equiparazione delle partecipazioni qualificate a quelle non qualificate.
Fino al 31.12.2022 rimane in vigore un regime transitorio ai sensi del D.M. 26.05.2017, secondo cui:
- ai fini fiscali non rileva la delibera di distribuzione degli utili, bensì il periodo nel corso del quale si sono formati gli utili medesimi;
- le società di capitali devono mantenere separata memoria delle riserve di utili, distinguendole in base al periodo in cui si sono formate; si applicano i criteri Fifo, considerando distribuiti per primi gli utili formati in periodi più lontani;
- la persona fisica che detiene partecipazioni qualificate e che beneficia della distribuzione di utili, deve tassarli ai fini Irpef nel seguente modo:
utili formati fino al 2007, per il 40% del loro ammontare;
utili formati dal 2008 al 2016, per il 49,72%;
utili formati nel 2017, per il 58,14%;
utili formati a partire dal 2018, con ritenuta a titolo d’imposta del 26%, senza indicarli nella dichiarazione dei redditi.