Tirocini extracurriculari
Fonte: Il Sole 24Ore 26.06.2017 p.19
L’accordo in Conferenza Stato-Regioni del 25.05.2017 ha modificato le linee guida in materia di tirocini extracurriculari. Per poter attivare i tirocini in mobilità interregionale dovrà essere utilizzata la disciplina della Regione o Provincia autonoma in cui ha sede il soggetto ospitante.
I tirocini dovranno avere una durata minima di 2 mesi, ad eccezione di quelli svolti presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, che dovranno essere di minimo un mese.
Il tirocinante ha diritto a una sospensione in caso di maternità, infortunio o malattia di lunga durata o nei periodi di chiusura aziendale, della durata di almeno 15 giorni.
L’azienda che ospita il tirocinante deve predisporre un progetto formativo individuale che contenga, oltre ai dati dei soggetti e del tutor che seguirà lo stagista, la durata del progetto con l’indicazione delle ore giornaliere e settimanali, l’indennità, le garanzie assicurative e le attività da affidare al tirocinante e i diritti e i doveri di ciascuno dei soggetti coinvolti. Inoltre, è stato previsto un regime premiale per i datori di lavoro con più di 20 dipendenti stabili che assumono gli stagisti al termine del periodo di tirocinio, con un contratto di almeno 6 mesi.
Prestazioni occasionali
Fonte: Italia Oggi 26.06.2017 p.3
La L. 96/2017, di conversione del D.L. 50/2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23.06.2017 n. 144 introduce il contratto di lavoro occasionale, suddividendolo in due regimi: uno per le famiglie e uno per tutti gli altri soggetti, in sostituzione degli abrogati voucher. Per la fruizione di tali prestazioni è necessario registrarsi, identificandosi sul sito dell’Inps, depositare una provvista finanziaria per il pagamento delle prestazioni ed effettuare una denuncia anticipata rispetto all’effettivo utilizzo.