L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 57/E/2017, ha chiarito che è necessario il visto di conformità per le compensazioni fino a 5.000 euro solamente per le dichiarazione presentate dal 24.04.2017. Quindi, per le dichiarazioni presentate prima del D.L. n. 50/2017 si devono seguire i precedenti limiti.
Pertanto, non possono essere scartate le deleghe di pagamento che, pur presentate successivamente al 24.04.2017, utilizzano in compensazione crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse per importi inferiori a euro 15.000. Diversamente, per le dichiarazioni non ancora presentate alla data del 24.04.2017 (ad esempio, modello IVA 2017 presentato con ritardo non superiore a 90 giorni o dichiarazioni integrative da presentare ai sensi degli articoli 2 e 8 del D.P.R. n. 322 del 1998) è necessario apporre il visto di conformità qualora si intenda compensare crediti superiori ad euro 5.000.
Dal 1.06.2017 è operativo il controllo sull’utilizzo obbligatorio dei canali telematici dell’Agenzia delle Entrate per pagare le deleghe oggetto di compensazione.