L’art. 2, c. 1 del D.L. n. 50/2017 prevede che il diritto alla detrazione Iva sugli acquisti sorge al momento in cui l’imposta diventa esigibile ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto. Tale disposizione è in vigore dal 24.04.2017, mentre fino a tale data il diritto alla detrazione poteva essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al 2° anno successivo.