A seguire si riportano alcuni dei più comuni oneri deducibili/detraibili “scaricabili” dal reddito con la prossima dichiarazione dei redditi.
Dichiarazione dei redditi 2017, quali spese detrarre?
Spese sanitarie, dai farmaci alle visite. Può essere detratto il 19% delle spese sanitarie sostenute, esiste una franchigia di 129,11 euro e non c’è un limite massimo di detraibilità. Tra le altre, rientrano in questa categoria le prestazioni rese da un medico generico, comprese quelle di medicina omeopatica, l’acquisto di medicinali da banco o con ricetta (inclusi i prodotti omeopatici), prestazioni specialistiche, cure termali e l’acquisto o affitto di dispositivi medici o attrezzature sanitarie. Sono detraibili i farmaci da banco e di automedicazione acquistati in farmacie, supermercati o anche tramite farmacie online. La spesa deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale, il cosiddetto “scontrino parlante”, l’importante è assicurarsi che contenga informazioni come la natura, la quantità dei prodotti acquistati e il codice fiscale del destinatario.
Cure veterinarie per gli animali domestici. Anche le spese per le cure veterinarie possono usufruire di una detrazione del 19%, per un massimo di 387,34 euro. Ricordiamo che, anche in questo caso, è prevista una franchigia di 129,11 euro. La detrazione spetta a chi ha sostenuto la spesa, anche se non proprietario dell’animale, ed è possibile anche richiederla per le spese sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva. Sono quindi esclusi i casi di cure di animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare, cosi come non rientrano le cure di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole.
Asilo nido e istruzione. Per le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 19%. L’Agenzia delle entrate specifica che vengono considerati asili nido le strutture dedicate alla formazione dei bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni. È inoltre possibile detrarre il 19% anche delle spese sostenute per l’istruzione non universitaria. Rientrano in questa categoria le spesa per la frequenza di scuole statali e scuole paritarie private: scuole materne, elementari, medie e istituti superiori. Sono detraibili anche le spese sostenute per la frequenza di Conservatori di musica e istituti musicali pareggiati. Ma non solo: è stato messo a punto un sistema che permette di detrarre anche le spese sostenute per mense e gite scolastiche. È necessario conservare le ricevute o le quietanze di pagamento con gli importi sostenuti.
Rette universitarie e affitti per gli studenti fuori sede. La detrazione del 19% è prevista anche per le spese universitarie: sono inclusi corsi universitari, di specializzazione, corsi di perfezionamento, master universitari e corsi di dottorato di ricerca. Per agevolare gli studenti fuori sede, inoltre, anche le spese sostenute per l’affitto beneficiano della detrazione. Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, dei canoni derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati, dei canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti, per un importo non superiore a 2.633 euro. Rientrano anche gli affitti versati dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un’università di uno Stato dell’Unione europea.
Attività sportive per i ragazzi. Agevolate anche le famiglie in cui i ragazzi tra i cinque e i 18 anni svolgono un’attività sportiva dilettantistica. La detrazione, anche in questo caso del 19%, spetta per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica per un massimo di 210 euro.
Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale L’art. 15, comma 1, lett. b) del TUIR stabilisce che in presenza di un mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e delle sue pertinenze spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 19 per cento degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione. Il Limite massimo di interessi passivi detraibili è pari a € 4.000 (detrazione pari al 19% di € 4.000).
Spese per l’intermediazione immobiliare. Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, dei compensi comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità.
La detrazione spetta al contribuente che sostiene la spesa purché il relativo importo sia indicato nell’atto di cessione dell’immobile (Circolare 04.08.2006 n. 28, paragrafo 13).
Premi relativi alle assicurazione sulla vita e contro gli infortuni. La detrazione spetta, nella misura del 19 per cento dei premi versati:
per contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000, a condizione che il contratto abbia una durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
per i contratti stipulati o rinnovati dal 2001, a condizione che abbiano ad oggetto il rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5 per cento.
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (Righi E41/E53, quadro E, sez. IIIA e IIIB). Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento (elevato, dal 2013, al 50 per cento) delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale e relative pertinenze. La detrazione introdotta dall’art. 1, comma 1, della Legge n. 449 del 1997, è stata resa permanente dall’art. 4 del DL n. 201 del 2011 che ha previsto l’introduzione nel TUIR dell’art. 16-bis.
Spese per l’arredo degli immobili ristrutturati. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista dall’art. 16-bis del TUIR, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, e per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di recupero (cosiddetto “bonus mobili).
La detrazione, introdotta dall’art. 16, comma 2, del DL n. 63 del 2013, ed inizialmente riferita alle spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, è stata da ultimo prorogata al 31 dicembre 2017 (art. 1, comma 2, lett. c), n. 4 della legge n. 232 del 2016, che per il 2017 ha limitato il beneficio agli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici effettuati in connessione con lavori di recupero del patrimonio edilizio eseguiti nel 2016 e nel 2017).
Per gli acquisti di mobili effettuati entro il 2016 non è previsto alcun vincolo temporale di consequenzialità con l’esecuzione dei lavori e, pertanto, possono fruire del bonus mobili i contribuenti che hanno sostenuto spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio a decorrere dal 26 giugno 2012 (Circolare 18.09.2013 n. 29, par. 3.3 e Circolare 21.05.2014, n. 11, risposta 5.6, e Circolare 08.04.2016, n. 12, risposta 17.1). La detrazione spetta anche al contribuente che abbia sostenuto solo una parte delle spese relative all’intervento edilizio, o che abbia pagato solo il compenso del professionista o gli oneri di urbanizzazione.